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Sentenza n. 202302930/2023

Sentenza n. 202302930/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - LICENZA PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO - RIGETTO ISTANZA RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302930/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato un ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il decreto del Questore della Provincia di Milano del 18 settembre 2019, notificato il 30 gennaio 2020, che ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo. La controversia emerge da un procedimento amministrativo in materia di armi da fuoco, dove il ricorrente, già titolare di una licenza di porto, ha visto negato il rinnovo della medesima da parte dell'autorità preposta alla sua rilascio e gestione. Il caso si colloca nell'ambito del sistema italiano di controllo e regolamentazione del porto di armi, dove il Questore rappresenta l'autorità amministrativa competente per valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari al mantenimento della licenza nel tempo. La decisione del Questore si è fondava sul rifiuto di riconoscere le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo, sollevando questioni di natura procedimentale e sostanziale circa la valutazione discrezionale compiuta dall'amministrazione.

Il quadro normativo

La materia del porto di armi è disciplinata da una articolata normativa che affida al Questore il potere di rilasciare, rinnovare e revocare le licenze di porto di fucile secondo criteri di idoneità personale e sulla base di requisiti stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari. Il procedimento amministrativo relativo al rinnovo della licenza di porto d'armi è soggetto ai principi generali del codice della procedura amministrativa, in particolare agli articoli sulla legittimità dell'atto amministrativo e sui diritti procedurali dei cittadini. La decisione del Questore di respingere l'istanza di rinnovo costituisce un atto amministrativo generale e definitivo che incide direttamente sui diritti della persona, specificamente sulla possibilità di detenere e portare con sé un'arma da fuoco per scopi legittimi quali il tiro a volo. Il ricorso amministrativo rappresenta il rimedio ordinario previsto dal ordinamento per contestare la legittimità di tali atti, subordinato al controllo di legittimità svolto dai giudici amministrativi in relazione al rispetto della normativa applicabile, ai principi di legalità, ragionevolezza e correttezza procedimentale.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa consisteva nella valutazione della legittimità della decisione del Questore nel negare il rinnovo della licenza di porto di fucile al ricorrente, quale ricorso amministrativo che contesta il provvedimento dell'amministrazione ritenendolo illegittimo, ingiustificato o adottato in violazione di norme procedimentali. La questione comportava una duplice valutazione: da un lato, se sussistevano in concreto i presupposti e i requisiti di legge per il rinnovo della licenza, e dall'altro, se il procedimento amministrativo era stato condotto secondo le modalità e le garanzie previste dall'ordinamento. La complessità della questione risiedeva nella necessità di bilanciare il diritto del cittadino al mantenimento della licenza precedentemente acquisita con i poteri discrezionali dell'amministrazione nel valutare le condizioni di idoneità personale e il rispetto della legalità formale e sostanziale della decisione adottata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito della disamina dei ricorsi e degli atti della causa, ha ritenuto che le ragioni addotte dal ricorrente non fossero idonee a provare l'illegittimità del decreto del Questore e a giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato. Il collegio giudicante ha accertato che la decisione del Questore era stata adottata nell'esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa e in conformità alla normativa vigente in materia di porto di armi, ovvero che sussistevano ragioni di ordine normativo, procedurale o sostanziale che giustificavano il rifiuto del rinnovo della licenza. La corte amministrativa ha valutato la conformità del procedimento alle garanzie procedimentali e ha verificato che l'amministrazione aveva correttamente applicato i criteri di valutazione previsti dalla legge, concludendo che nessun vizio invalidante il provvedimento poteva riscontrarsi nella decisione amministrativa. Pertanto, la sentenza ha respinto in toto il ricorso e confermato la legittimità della decisione del Questore nel negare il rinnovo della licenza al ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente e ha confermato la validità del decreto del Questore che aveva negato il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio nella misura complessiva di duemila euro in favore del Ministero dell'Interno, oltre agli accessori di legge eventualmente dovuti, e la sentenza è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le modalità previste. La Corte ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo a tutela dei suoi diritti e della sua dignità, in conformità alle disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Massima

La discrezionalità amministrativa del Questore nel valutare i requisiti soggettivi per il rinnovo della licenza di porto di armi non è sindacabile dal giudice amministrativo qualora l'amministrazione abbia operato nel rispetto della normativa vigente e delle garanzie procedimentali previste dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Milano-OMISSIS- del 18.9.2019, notificato in data 30.1.2020, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso tiro a volo e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna e Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Antonio Bana in Milano, via Larga, 23;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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