Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202302924/2023

3i - Cittadinanza - Istanza Concessione - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana alla Prefettura di Como il 27 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 numero 91. La Prefettura di Como ha successivamente emesso un provvedimento di rifiuto della concessione, tuttavia tale provvedimento non è mai stato notificato all'interessata. Di fronte a questo rifiuto amministrativo, la ricorrente ha promosso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, rappresentata dall'avvocato Susanna Angela Tosi, al fine di ottenerne l'annullamento. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per contrastare il ricorso, con la difesa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal collegio composto da Marco Bignami, presidente, Fabrizio Fornataro, relatore ed estensore, e Anna Corrado, consiglieri.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992 numero 91 e successive modificazioni. L'articolo 9, comma 1, di questa legge disciplina le ipotesi in cui la cittadinanza può essere concessa su istanza del richiedente, stabilendo i criteri e le condizioni per l'accettazione delle domande. Il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza è soggetto alle norme del Decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82 (codice dell'amministrazione digitale) nonché alle regole generali del procedimento amministrativo. Le decisioni della Prefettura in materia di cittadinanza sono impugnabili davanti al TAR secondo le norme del Decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104, che disciplina il processo amministrativo. La ricevibilità del ricorso amministrativo è subordinata al rispetto di specifici presupposti formali e sostanziali, inclusa la tempestività della proposizione e la legittimazione delle parti.

La questione giuridica

Il punto centrale controverso riguarda l'ammissibilità del ricorso rispetto al provvedimento di rifiuto della concessione della cittadinanza. Poiché il provvedimento non era mai stato notificato all'interessata, emergeva una questione procedurale delicata circa la decorrenza dei termini di ricorso e la condizione della notificazione quale presupposto di efficacia e ricevibilità del ricorso stesso. In altri termini, il giudice amministrativo doveva chiarire se fosse possibile ricorrere contro un provvedimento non notificato e, in caso affermativo, quale regime temporale applicare alla proposizione del ricorso, ovvero se la mancata notificazione influisse sulla configurazione della questione dal punto di vista della legittimazione processuale e della tempestività del rimedio.

La motivazione del giudice

Sebbene il documento non riporta la motivazione estesa della sentenza, dal dispositivo emerge che il collegio ha ritenuto sussistenti vizi procedurali o sostanziali che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia significa che il TAR non ha affrontato il merito della questione relativa alla legittimità del rifiuto della concessione della cittadinanza, bensì ha riscontrato l'inutilizzabilità o l'inammissibilità del ricorso per motivi riguardanti la corretta instaurazione del processo amministrativo. Potrebbe trattarsi di un vizio relativo ai termini di presentazione del ricorso, alla carenza di notificazione del provvedimento, alla mancanza di presupposti di ricevibilità o a profili di legittimazione processuale. Il fatto che la sentenza compensi le spese della lite tra le parti indica una situazione di parità nel giudizio sulla ricevibilità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente contro il provvedimento della Prefettura di Como che rifiutava la concessione della cittadinanza italiana. Di conseguenza, il TAR non ha potuto pronunciarsi nel merito sulla legittimità del rifiuto amministrativo. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali senza che l'una sia condannata al pagamento di quelle dell'altra. Inoltre, il collegio ha ordinato l'oscuramento dei dati personali della ricorrente al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali e al Regolamento (UE) 2016/679.

Massima

La mancata notificazione di un provvedimento amministrativo incide sulla ricevibilità del ricorso amministrativo e determina i presupposti procedurali entro cui valutare la tempestività e la legitimatio ad agendum della parte ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Como, ad oggi mai notificato, con cui veniva decretato il rifiuto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana Rif. CO0007442458, ai sensi dell’art. 9 co. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dalla Sig.ra-OMISSIS-, in data 27.12.2021.
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tonale, 22;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash