Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202302895/2023

4f - Guardia Di Finanza - Procedimento Disciplinare - Rimozione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
dell’atto n. -OMISSIS- emesso in data 08.06.2023 dal Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale e notificato in data 9/6/2023 recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2023 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Selene Josephine Gaia Miaella e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, Via Bisceglie n.76
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria con documentazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e udito l’Avv. dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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