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Sentenza n. 202302895/2023

Sentenza n. 202302895/2023

4F - GUARDIA DI FINANZA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RIMOZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302895/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un appartenente al corpo della Guardia di Finanza, in servizio presso il Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un provvedimento disciplinare emesso il 8 giugno 2023, notificatogli il giorno successivo, mediante il quale gli è stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione. Si tratta di una delle sanzioni disciplinari più severe nel quadro ordinamentale delle Forze di Polizia, generalmente applicata in seguito a procedimenti disciplinari per condotte gravi e incompatibili con la permanenza nel ruolo. Il ricorrente ha impugnato la decisione disciplinare avanzando diverse eccezioni di illegittimità dell'atto e chiedendo anche la sospensione cautelare della sua efficacia.

Il quadro normativo

La materia delle sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, e specificamente nella Guardia di Finanza, è disciplinata da una complessa normativa che include i decreti legislativi in materia di ordinamento dei corpi di polizia, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale in merito ai procedimenti amministrativi, e i principi generali del diritto amministrativo. Per quanto concerne le sanzioni disciplinari, la legge prevede che esse devono essere applicate all'esito di procedimenti disciplinari caratterizzati da garanzie procedurali specifiche, tra cui il diritto di difesa, la comunicazione degli addebiti, e la motivazione della decisione. In particolare, deve sussistere una proporzionalità tra la gravità della condotta e la sanzione irrogata, e non devono essere violati i principi di ragionevolezza e correttezza procedurale.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la legittimità della sanzione disciplinare della perdita del grado, sollevando probabilmente questioni relative alla corretta applicazione del procedimento disciplinare, alla proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta addebitata, oppure all'eventuale violazione di diritti procedurali riconosciuti dalla legge. La controversia verteva dunque sulla verifica, da parte del giudice amministrativo, della legittimità dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'amministrazione della Guardia di Finanza, verificando se fossero stati rispettati i vincoli procedurali e sostanziali imposti dall'ordinamento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruzione della causa e dopo aver acquisito la memoria di risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ritenuto che i vizi dedotti dal ricorrente non sussistessero. Il collegio giudicante ha presumibilmente accertato che il procedimento disciplinare era stato correttamente gestito sotto il profilo procedurale, che la sanzione irrogata risultava proporzionata alla condotta addebitata e che la stessa non era affetta da eccesso di potere o da altre illegittimità sostanziali. La logica della decisione è stata quella di confermare il legittimo esercizio del potere disciplinare da parte dell'amministrazione, ritenendo che tutti i presupposti normativo-procedurali erano stati rispettati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, mantenendo così in piedi il provvedimento disciplinare che ha irrogato la sanzione della perdita del grado per rimozione al ricorrente. Ha inoltre compensato tra le parti le spese del giudizio, ripartendo l'onere economico della controversia, e ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza. Per motivi di tutela della riservatezza e della dignità del ricorrente, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato identificativo del personaggio nei fascicoli di giustizia.

Massima

La sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione nel corpo della Guardia di Finanza è legittima e non annullabile quando il procedimento disciplinare è stato condotto in conformità alle garanzie procedurali di legge e la sanzione risulta proporzionata alla gravità della condotta addebitata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
dell’atto n. -OMISSIS- emesso in data 08.06.2023 dal Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale e notificato in data 9/6/2023 recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2023 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Selene Josephine Gaia Miaella e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, Via Bisceglie n.76
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria con documentazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e udito l’Avv. dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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