Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202302893/2023

4h - Forze Armate - Sanzione Disciplinare - Perdita Del Grado Per Rimozione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare n. -OMISSIS- notificato il 28.03.2023; di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale, ivi inclusi specificamente il referto del laboratorio tossicologico del 18.5.22, le risultanze della Commissione di Disciplina dell’11.1.23 e gli atti dell’inchiesta formale del 9.9.22, mai notificati o portati a conoscenza del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2023 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Zimatore e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria con documentazione del Ministero della Difesa;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria di replica del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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