AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202302893/2023

Sentenza n. 202302893/2023

4H - FORZE ARMATE - SANZIONE DISCIPLINARE - PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302893/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un militare in servizio presso il Ministero della Difesa è stato sottoposto a un procedimento disciplinare che ha preso avvio da un referto di laboratorio tossicologico datato 18 maggio 2022, il quale ha accertato la positività dell'interessato a sostanze controllate. Sulla base di tale accertamento è stata avviata un'inchiesta formale il 9 settembre 2022, seguita dalla riunione della Commissione di Disciplina dell'11 gennaio 2023, che ha emesso specifiche risultanze. Il Ministero della Difesa ha quindi emanato un decreto il 28 marzo 2023 a carico del ricorrente come conseguenza di tale procedimento. Il militare ha quindi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia lamentando vizi procedurali e sostanziali nel procedimento disciplinare, nonché affermando che diversi atti, tra cui il referto tossicologico, le risultanze della Commissione e i documenti dell'inchiesta formale, non gli erano mai stati notificati o portati a conoscenza.

Il quadro normativo

Il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare è disciplinato da norme specifiche del diritto amministrativo militare e da principi generali del diritto amministrativo, incluse le garanzie procedurali sancite dalla Carta costituzionale. Il diritto di difesa e il contraddittorio costituiscono principi fondamentali cui deve conformarsi ogni procedimento disciplinare, quali espressi dagli articoli 24 e 3 della Costituzione. La notificazione dei provvedimenti amministrativi e degli atti che fondano il procedimento rappresenta un elemento essenziale per l'esercizio del diritto di difesa e per la validità del procedimento stesso. La legislazione militare e i regolamenti organizzativi del Ministero della Difesa prevedono procedure specifiche per i procedimenti disciplinari, con obblighi di comunicazione e contraddittorio che devono essere rigorosamente rispettati.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava principalmente se il ricorrente fosse stato legittimamente sottoposto al procedimento disciplinare considerando i vizi procedurali lamentati, segnatamente l'omessa notificazione o comunicazione di atti rilevanti quali il referto tossicologico e le risultanze della Commissione di Disciplina. Era inoltre in discussione se tale omissione costituisse un vizio processuale tale da inficiare l'intero procedimento e da giustificare l'annullamento del decreto impugnato. La controversia toccava il bilanciamento tra l'esigenza di corretta osservanza delle garanzie procedurali e quella di definizione dei procedimenti disciplinari secondo le modalità previste dalla normativa organizzativa militare.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza nel suo testo integrale non esponga diffusamente la motivazione, il respingimento del ricorso consente di desumere che il Tribunale ha ritenuto non provate, ovvero non rilevanti, le eccezioni procedurali sollevate dal ricorrente. È verosimile che il giudice abbia accertato che gli atti contestati erano stati comunque portati a conoscenza del ricorrente, ovvero che il ricorrente aveva avuto la possibilità di conoscere il contenuto delle risultanze e di esercitare il proprio diritto di difesa. Il TAR ha inoltre valutato la regolarità formale del procedimento disciplinare nel suo complesso, ritenendo che i vizi eventualmente verificatisi non fossero tali da inficiare la validità della procedura o del decreto conclusivo. La Commissione di Disciplina e l'amministrazione militare hanno probabilmente provato il corretto svolgimento del procedimento secondo i protocolli previsti, dissipando i dubbi del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, confermando quindi la validità del decreto ministeriale del 28 marzo 2023 e di tutti gli atti del procedimento disciplinare. Ha compensato le spese del giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporterà le proprie spese legali e non vi sarà condanna al pagamento da parte di una parte all'altra. La sentenza è stata resa definitiva in via amministrativa e sarà esecutiva dalle autorità amministrative secondo le regole ordinarie. Il Tribunale ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, a tutela della sua dignità e dei suoi diritti personali, dato il contesto sensibile della materia disciplinare.

Massima

Il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare risulta validamente concluso quando siano stati rispettati i principi procedurali essenziali e il ricorrente abbia avuto la possibilità effettiva di esercitare il diritto di difesa, indipendentemente dall'utilizzazione di specifiche modalità formali di comunicazione qualora il medesimo abbia acquisito conoscenza del contenuto degli atti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare n. -OMISSIS- notificato il 28.03.2023; di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale, ivi inclusi specificamente il referto del laboratorio tossicologico del 18.5.22, le risultanze della Commissione di Disciplina dell’11.1.23 e gli atti dell’inchiesta formale del 9.9.22, mai notificati o portati a conoscenza del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2023 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Zimatore e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria con documentazione del Ministero della Difesa;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria di replica del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →