Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202302853/2023

1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Accertamento Inadempimento

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento
dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale Prot. n. 146391 redatto in data 09.09.2021 e comunicato dall'ATS in data 15.09.2021 avente ad oggetto atto relativi all'imposizione di un obbligo vaccinale, a mente dell'art. 4 D.L. n. 44 2021, convertito dalla L. n. 76-2021;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, conosciuti e non conosciuti, nessuno escluso o eccettuato;
sul ricorso numero di registro generale 2194 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maracino, Chiara Pernechele, Eva Vigato, Francesca Venturin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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