1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302853/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia (Sezione Quinta) contro un atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emanato dall'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano. L'atto impugnato, protocollato con numero 146391, è stato redatto in data 9 settembre 2021 e comunicato il 15 settembre 2021, quindi nel pieno dell'emergenza sanitaria collegata alla pandemia COVID-19. L'atto dell'ATS rappresentava l'imposizione di un obbligo vaccinale richiesto dal Decreto Legge numero 44 del 2021, convertito dalla Legge numero 76 del 2021, che introduceva una campagna di vaccinazione obbligatoria per determinate categorie di persone. Il ricorso era iscritto al numero 2194 del registro generale dell'anno 2021 ed era stato discusso in pubblica udienza il 16 novembre 2023, a distanza di oltre due anni dalla data dell'atto impugnato, evidenziando i tempi caratteristici del contenzioso amministrativo.
Il quadro normativo
La controversia verteva sull'applicazione dell'articolo 4 del Decreto Legge numero 44 del 2021, convertito nella Legge numero 76 del 2021, che costituiva il fondamento normativo degli obblighi vaccinali durante la pandemia. Questo quadro normativo si inseriva nel contesto dell'Articolo 32 della Costituzione, che riconosce il diritto alla salute ma nel contempo consente limitazioni della libertà corporale per motivi di sanità pubblica. Il TAR, nel pronunciarsi sulla controversia, ha dovuto considerare anche le norme sulla privacy contenute nel Decreto Legislativo numero 196 del 2003, come modificato dal Decreto Legislativo numero 101 del 2018, e il Regolamento europeo numero 679 del 2016 sul trattamento dei dati personali, specialmente riguardanti i dati sensibili relativi allo stato di salute.
La questione giuridica
La questione fondamentale che il TAR ha dovuto affrontare riguardava la competenza giurisdizionale per la risoluzione delle controversie relative agli obblighi vaccinali imposti durante l'emergenza sanitaria. Erano in gioco questioni delicate che toccavano diritti costituzionali fondamentali, quali il diritto alla salute, il diritto di autodeterminazione, la libertà corporale e il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari. Il ricorrente contendeva presumibilmente la legittimità e la costituzionalità dell'atto dell'ATS, nonché l'applicabilità a suo carico delle disposizioni impositive di vaccinazione. La questione della giurisdizione risultava particolarmente delicata poiché richiedeva di determinare quale fosse il giudice competente per pronunciarsi sulla legittimità di atti dell'amministrazione che incidevano su diritti di rango costituzionale.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, sezione quinta, ha ritenuto che sussistesse un difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo. Questa decisione implica che il collegio giudicante ha valutato la natura della controversia, concludendo che le questioni sottese al ricorso — presumibilmente riguardanti l'esercizio di diritti fondamentali e le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi vaccinali — dovessero essere rimesse alla cognizione del giudice ordinario, il quale possiede maggiore legittimazione nel giudicare controversie che toccano il nucleo duro dei diritti costituzionali. Il TAR ha quindi sostanzialmente rimesso la causa a un giudice diverso, considerando che la natura della pretesa ricorrente non rientrava nella sfera propria del giudizio amministrativo di legittimità. Questa soluzione procedurale rappresenta una decisione di indirizzo sui confini tra giurisdizione amministrativa e ordinaria in materia di obblighi vaccinali, un tema che ha generato numerosissime controversie durante il periodo pandemico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile per questioni di competenza, rimettendo il ricorrente a ricorrere presso il giudice ordinario per far valere le proprie pretese. Le spese della controversia davanti al TAR sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali, non avendo vinto nessuno dei litiganti sul punto della giurisdizione. La sentenza è stata inoltre sottoposta alle garanzie di privacy, con l'ordine alla segreteria di oscurare le generalità e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, in ottemperanza al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
La controversia relativa alla legittimità degli obblighi vaccinali imposti mediante atti amministrativi durante l'emergenza sanitaria rientra nella competenza del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo, poiché coinvolge diritti costituzionali fondamentali che non possono essere vagliati dal solo filtro della legalità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale Prot. n. 146391 redatto in data 09.09.2021 e comunicato dall'ATS in data 15.09.2021 avente ad oggetto atto relativi all'imposizione di un obbligo vaccinale, a mente dell'art. 4 D.L. n. 44 2021, convertito dalla L. n. 76-2021; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, conosciuti e non conosciuti, nessuno escluso o eccettuato; sul ricorso numero di registro generale 2194 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maracino, Chiara Pernechele, Eva Vigato, Francesca Venturin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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