Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202302715/2023
1l - Università - Docenti Universitari - Stipendi - Indennità - Obbligo Ex Art. 53 - Comma 7 - Dlgs 165/2001
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l’accertamento del diritto del ricorrente, previa disapplicazione di eventuali, contrastanti atti regolamentari dell’Università a lui ignoti, a percepire, nell’arco temporale 2009-2017, lo stipendio tabellare previsto per i docenti universitari a tempo pieno, l’indennità di cui all’art. 31 del DPR 761/1979 ed i compensi corrispostigli in ragione delle funzioni assistenziali svolte presso l’Istituto -OMISSIS- in virtù degli accordi convenzionali stipulati con l’Università degli Studi di Milano, nonché per l’accertamento negativo dell’obbligo del ricorrente di riversare, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, i compensi percepiti nel corso del medesimo arco temporale nell’esercizio della libera professione. sul ricorso numero di registro generale 362 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Battaglioli e Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo “Studio Legale Avolio e Associati” in Milano, viale Gian Galeazzo, 16; Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e lo respinge per la restante parte, come in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell’Università degli Studi di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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