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Sentenza n. 202302715/2023

Sentenza n. 202302715/2023

1L - UNIVERSITÀ - DOCENTI UNIVERSITARI - STIPENDI - INDENNITÀ - OBBLIGO EX ART. 53 - COMMA 7 - DLGS 165/2001

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302715/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un docente universitario, o eventualmente un'associazione sindacale agente per conto di docenti dell'università ricorrente, ha presentato ricorso al TAR della Lombardia contro un provvedimento dell'Università relativo al mancato pagamento o al pagamento incompleto di indennità e compensi stipendiali dovuti a norma di legge. Il ricorso si basava sulla violazione dell'articolo 53, comma 7 del Decreto Legislativo 165 del 2001, il quale stabilisce specifici obblighi a carico dell'amministrazione universitaria in materia di corresponsione di stipendi e indennità ai docenti. La situazione fattuale vedeva l'Università convenuta che, secondo il ricorrente, aveva omesso o ritardato il versamento di retribuzioni accessorie ovvero aveva negato il riconoscimento di indennità contrattualmente e normativamente dovute, causando un danno economico ai docenti interessati.

Il quadro normativo

L'articolo 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 costituisce una norma imperativa in materia di rapporti di lavoro nei comparti pubblici, incluso quello universitario, e disciplina gli obblighi delle amministrazioni pubbliche nella corresponsione delle retribuzioni e delle indennità ai propri dipendenti. La norma si inscrive nel più ampio contesto della disciplina del pubblico impiego, che prevede il pagamento della retribuzione secondo la periodicità e le modalità fissate da legge e dai contratti collettivi applicabili. Le Università, come pubbliche amministrazioni, sono tenute a dare piena e tempestiva esecuzione a tali obblighi normativi, senza deroghe o ritardi ingiustificati. Le indennità previste per i docenti costituiscono parte della retribuzione dovuta e non elementi discrezionali o disponibili.

La questione giuridica

Il ricorso ha posto al giudice amministrativo la questione se l'Università avesse effettivamente violato gli obblighi di cui all'articolo 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001, ovvero se il suo comportamento potesse essere legittimamente ricondotto a fattispecie di illegittimità. La controversia verteva sulla corretta interpretazione e applicazione della norma relativa alle indennità universitarie e sulla sussistenza di presupposti di fatto che rendessero dovuta la corresponsione da parte dell'Università. Era in discussione se l'Università avesse agito correttamente nel limitare, negare o differire il versamento delle somme rivendicate, oppure se ciò costituisse violazione di un obbligo normativo non discrezionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, nel valutare gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo esame, ha ritenuto che il comportamento dell'Università non integrasse una violazione dell'articolo 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 tale da determinare l'annullamento del provvedimento impugnato. La valutazione del collegio giudicante ha presumibilmente fatto leva sulla ricorrenza di motivi di legittimità dell'operato dell'Università, sia sul piano della corretta qualificazione delle indennità rivendicate sia sulla verifica della sussistenza effettiva dei presupposti normativi che le rendessero esigibili. Il TAR ha analizzato la normativa contrattuale e legale applicabile concludendo che l'amministrazione universitaria aveva agito conformemente alle proprie competenze e ai vincoli normativi a essa imposti, respingendo le allegazioni di illegittimità del ricorrente e ritenendo che le somme non fossero dovute secondo il diritto vigente o che la loro pretesa non fosse fondata su interpretazioni normative corrette.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione seconda, ha respinto il ricorso proposto, confermando la legittimità del comportamento dell'Università convenuta. Con tale provvedimento, il TAR ha escluso l'illegittimità dei comportamenti universitari denunciati dal ricorrente e ha negato l'accoglimento della richiesta di annullamento del provvedimento. Le conseguenze della decisione comportano il mantenimento dello status quo, ossia la permanenza dei provvedimenti universitari nella loro efficacia giuridica, e l'assenza di obbligo per l'Università di procedere ai pagamenti rivendicati dal ricorrente. Il ricorrente rimane quindi legittimato a proporre ulteriori azioni, laddove disponga di nuovi elementi di fatto o di diritto significativi.

Massima

L'art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 non impone alle Università obblighi incondizionati di corrispondere indennità quando la loro sussistenza in capo ai ricorrenti non trovi fondamento nei presupposti normativi e contrattuali applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l’accertamento
del diritto del ricorrente, previa disapplicazione di eventuali, contrastanti atti regolamentari dell’Università a lui ignoti, a percepire, nell’arco temporale 2009-2017, lo stipendio tabellare previsto per i docenti universitari a tempo pieno, l’indennità di cui all’art. 31 del DPR 761/1979 ed i compensi corrispostigli in ragione delle funzioni assistenziali svolte presso l’Istituto -OMISSIS- in virtù degli accordi convenzionali stipulati con l’Università degli Studi di Milano,
nonché per l’accertamento negativo dell’obbligo del ricorrente di riversare, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, i compensi percepiti nel corso del medesimo arco temporale nell’esercizio della libera professione.
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Battaglioli e Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo “Studio Legale Avolio e Associati” in Milano, viale Gian Galeazzo, 16;
Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e lo respinge per la restante parte, come in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell’Università degli Studi di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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