Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—NOMINA COMMISSARIO A
Sentenza n. 202302676/2023
2g - Ottemperanza Tribunale Di Milano - Prima Sezione Civile - Sentenza N. 6077/2022
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l’ottemperanza del giudicato formatosi a seguito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. -OMISSIS-/2022 pubblicata il 12 luglio 2022, relativa al procedimento RG n. -OMISSIS-/2018 e notificata in formula esecutiva in data 7 febbraio 2023. sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati dagli avvocati Anton Giulio Lana, Mario Melillo e Valentina Rao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alle parti costituite, nonché al Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, per gli adempimenti di competenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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