AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202302676/2023

Sentenza n. 202302676/2023

2G - OTTEMPERANZA TRIBUNALE DI MILANO - PRIMA SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 6077/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302676/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Tre persone hanno presentato ricorso per ottemperanza presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero della Salute, al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza precedentemente emessa dal Tribunale di Milano in data 12 luglio 2022. Tale sentenza costituiva un giudicato dal quale era derivato un obbligo concreto a carico dell'amministrazione sanitaria. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto perché il Ministero della Salute non aveva spontaneamente adempito agli obblighi derivanti da quel giudicato. La situazione rappresentava un caso tipico di inadempienza amministrativa a un provvedimento giurisdizionale definitivo, rendendo necessario l'intervento del giudice amministrativo per coercire l'amministrazione al rispetto della decisione precedente.

Il quadro normativo

La sentenza si muove nel contesto della giurisdizione amministrativa ordinaria, disciplinata dal codice del processo amministrativo. Il ricorso per ottemperanza costituisce uno strumento procedurale specifico volto a garantire l'esecuzione di giudicati formatisi nel giudizio amministrativo, qualora l'amministrazione non vi adempie volontariamente. La sentenza si riferisce inoltre alle norme sulla protezione dei dati personali e sensibili, in particolare l'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento UE 2016/679 sulla privacy. Il Ministero della Salute, in quanto pubblica amministrazione, è soggetto al principio di compliance con le decisioni giurisdizionali e alla necessità di proteggere i dati sanitari delle persone coinvolte.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la modalità idonea a coercire il Ministero della Salute al rispetto di un giudicato che apparentemente non aveva trovato spontanea esecuzione. In sede di ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo doveva accertare da una parte l'effettiva inadempienza dell'amministrazione, dall'altra parte determinare il rimedio processuale più efficace per garantire l'attuazione concreta del giudicato. La questione comportava inoltre la valutazione dell'opportunità di nominare un Commissario ad acta, figura straordinaria incaricata di eseguire coattivamente ciò che l'amministrazione non aveva volontariamente eseguito.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere il ricorso e ordinare l'esecuzione forzata del giudicato. Ha accertato che il Ministero della Salute non aveva adempito agli obblighi derivanti dalla sentenza del Tribunale di Milano, rendendo necessario l'intervento coercitivo. Il collegio ha valutato positivamente la condotta processuale dei ricorrenti e ha ritenuto fondata la domanda di rimborso delle spese di giudizio. Ha inoltre riconosciuto la necessità di nominare un Commissario ad acta quale rimedio più idoneo a garantire l'effettiva esecuzione della sentenza precedente. Infine, il giudice ha considerato i profili di tutela della privacy, ordinando l'oscuramento di tutti i dati personali e sanitari dalle copie della sentenza che sarebbero state diffuse.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato l'esecuzione forzata del giudicato mediante la nomina di un Commissario ad acta incaricato di adempiere agli obblighi che il Ministero della Salute non aveva spontaneamente eseguito. Ha inoltre condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro millecinquecento oltre alle spese generali e accessori di legge, da versare ai difensori dei ricorrenti. Ha disposto che la Segreteria del TAR comunicasse la sentenza alla Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero, al fine di garantire gli adempimenti amministrativi conseguenti. Infine, ha ordinato il procedimento di oscuramento dei dati personali e sensibili secondo la normativa sulla protezione della privacy.

Massima

Quando l'amministrazione non adempie spontaneamente a un giudicato formatosi in sede amministrativa, il giudice competente può ordinarne l'esecuzione forzata mediante la nomina di un Commissario ad acta e condannare l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio derivanti dal ricorso per ottemperanza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi a seguito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. -OMISSIS-/2022 pubblicata il 12 luglio 2022, relativa al procedimento RG n. -OMISSIS-/2018 e notificata in formula esecutiva in data 7 febbraio 2023.
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati dagli avvocati Anton Giulio Lana, Mario Melillo e Valentina Rao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alle parti costituite, nonché al Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →