Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202302635/2023
1b - Arera - Oneri Generali Di Sistema - Restituzione Somme Indebitamente Versate - Silenzio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento a) del silenzio rifiuto tenuto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti, Ambiente, sulla diffida inoltrata dalla ricorrente in data 22.6.2023, e del conseguente obbligo gravante sulla medesima Amministrazione di provvedere nei sensi ivi indicati ed, in ogni caso, dell'obbligo di provvedere, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2 del 481/1995, ad adeguare, con effetto ex tunc, i propri atti di regolazione agli effetti prodotti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2182 del 24/05/2016, disponendo, a tal fine, l'obbligo di restituzione, in favore della ricorrente, delle somme indebitamente versate dalla stessa ad E- Distribuzione, quali oneri generali di sistema, in attuazione della deliberazione AEEGSI n. 12/2013/R/eel, dichiarata illegittima. sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2023, proposto da E.Ja S.r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; E-Distribuzione S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Carmina Toscano, Paolo Provenzano e Carola Audisio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazzale Lavater 5; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 5.000,00, e pertanto, ad Euro 2.500,00 in favore di Arera, ed ad Euro 2.500,00 in favore di E-Distribuzione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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