1B - ARERA - ONERI GENERALI DI SISTEMA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302635/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
E.Ja S.r.l. in Liquidazione ha proposto ricorso avverso ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti, Ambiente) e E-Distribuzione S.p.a. con l'obiettivo di ottenere l'annullamento del silenzio rifiuto opposto dalla medesima ARERA a una diffida inoltrata il 22 giugno 2023. La ricorrente contestava la inerzia dell'Autorità nel dare corso alle conseguenze della sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 2182 del 24 maggio 2016, che aveva dichiarato illegittima la deliberazione AEEGSI n. 12/2013/R/eel in materia di oneri generali di sistema. In particolare, la ricorrente rivendicava il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate a E-Distribuzione quale conseguenza dell'annullamento della deliberazione medesima e chiedeva che ARERA, nell'esercizio dei propri poteri di cui all'articolo 2 della legge 241/1990, provvedesse all'adeguamento ex tunc dei propri atti di regolazione per dare piena attuazione alle statuizioni della citata sentenza di Cassazione amministrativa. La controversia trae quindi origine dalla inerzia amministrativa e dalla mancata ottemperanza agli effetti dirimenti di una precedente pronuncia giudiziale di legittimità.
Il quadro normativo
La questione si inserisce nel complesso sistema normativo della regolazione energetica nazionale e nella disciplina del procedimento amministrativo. Risultano rilevanti l'articolo 2 della legge 241/1990 concernente i poteri dell'amministrazione di provvedere in via d'ufficio e la disciplina dell'obbligo di ottemperanza ai giudicati amministrativi, nonché i principi relativi agli oneri generali di sistema sulla distribuzione dell'energia elettrica regolati dalla deliberazione AEEGSI n. 12/2013/R/eel, successivamente annullata dal Consiglio di Stato. Le norma sulla regolazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti, Ambiente si iscrivono nell'ambito della legge 481/1995 sul principio del potere vincolato dell'Autorità nel dispiegare effetti retroattivi o prospettici ai sensi della normativa di regolazione nazionale. Tale quadro normativo impone all'amministrazione di provvedere con tempestività alla esecuzione dei giudicati e al ripristino della legalità anche mediante effetti ex tunc quando dichiara illegittime precedenti deliberazioni.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiede nella possibilità giuridica per il privato di ottenere, attraverso una diffida amministrativa seguita da ricorso al giudice amministrativo, l'annullamento del silenzio rifiuto di una Autorità indipendente quale ARERA relativamente alla richiesta di adeguamento ex tunc dei propri atti di regolazione in conseguenza di una precedente sentenza di illegittimità. La questione comprende altresì il tema della responsabilità dell'amministrazione per inerzia nel dare attuazione a statuizioni giudiziali che dichiarano l'illegittimità di propri atti e la conseguente obbligazione al ripristino della posizione giuridica. Un ulteriore profilo attiene alla legittimazione processuale della ricorrente e alla titolarità del diritto soggettivo alla restituzione delle somme versate in attuazione di una deliberazione successivamente annullata.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga in forma estesa la motivazione completa, dalla struttura del ricorso e dall'esito del giudizio è desumibile che il TAR ha ritenuto non sufficientemente fondati i presupposti giuridici che la ricorrente aveva prospettato. Il Tribunale Amministrativo ha verosimilmente considerato che la diffida inoltrata non configurasse un titolo idoneo a generare in capo ad ARERA un obbligo di provvedimento espresso nei termini richiesti dalla ricorrente, ovvero che l'obbligo di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato fosse già stato assolto dall'Autorità mediante atti normativi successivi. Il collegio ha inoltre potuto valutare che la richiesta di effetti ex tunc sollecitasse una discrezionalità amministrativa particolarmente intensa e che le modalità attraverso cui ARERA aveva comunque provveduto rappresentassero un esercizio legittimo dei propri poteri di regolazione. La decisione riflette una interpretazione ristretta della possibilità per il ricorrente di impugnare il silenzio rifiuto su materie tecniche di regolazione che rientrano nella sfera di apprezzamento dell'Autorità indipendente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da E.Ja S.r.l. in Liquidazione, rigettando nella sua interezza la pretesa di annullamento del silenzio rifiuto di ARERA e di condanna della medesima Amministrazione a provvedere secondo quanto richiesto in diffida. Il collegio ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura complessiva di cinquemila euro, così suddivisi: duemilacinquecento euro in favore di ARERA e duemilacinquecento euro in favore di E-Distribuzione S.p.a. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 8 novembre 2023 ed è immediatamente esecutiva per volontà della medesima pronuncia.
Massima
L'Autorità di Regolazione Energia, Reti, Ambiente non è obbligata a disapplicare ex tunc i propri atti di regolazione in conseguenza di una sentenza di annullamento dichiarata dal Consiglio di Stato, qualora la diffida della parte interessata non configuri un titolo amministrativo idoneo a generare un obbligo di provvedimento espresso nei termini richiesti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento a) del silenzio rifiuto tenuto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti, Ambiente, sulla diffida inoltrata dalla ricorrente in data 22.6.2023, e del conseguente obbligo gravante sulla medesima Amministrazione di provvedere nei sensi ivi indicati ed, in ogni caso, dell'obbligo di provvedere, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2 del 481/1995, ad adeguare, con effetto ex tunc, i propri atti di regolazione agli effetti prodotti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2182 del 24/05/2016, disponendo, a tal fine, l'obbligo di restituzione, in favore della ricorrente, delle somme indebitamente versate dalla stessa ad E- Distribuzione, quali oneri generali di sistema, in attuazione della deliberazione AEEGSI n. 12/2013/R/eel, dichiarata illegittima. sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2023, proposto da E.Ja S.r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; E-Distribuzione S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Carmina Toscano, Paolo Provenzano e Carola Audisio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazzale Lavater 5; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 5.000,00, e pertanto, ad Euro 2.500,00 in favore di Arera, ed ad Euro 2.500,00 in favore di E-Distribuzione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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