Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202302628/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Istanza Di Rilascio Di Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento del provvedimento del Questore di -OMISSIS- avente nr. -OMISSIS-., emesso in data 02/02/2021 e notificato il 01/03/2021, di rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo presentata in data 23.09.2020. sul ricorso numero di registro generale 875 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonila Begaj, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n.1; Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila). Oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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