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Sentenza n. 202302628/2023

Sentenza n. 202302628/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA DI RILASCIO DI PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302628/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il provvedimento del Questore che aveva rigettato la sua istanza di rilascio di una licenza di porto di fucile ad uso di tiro a volo. Il ricorrente aveva inoltrato la domanda il 23 settembre 2020 chiedendo al Questore l'autorizzazione al porto di fucile per l'attività di tiro al piattello, ma il Questore con provvedimento del 2 febbraio 2021, poi notificato il 1° marzo 2021, ha rigettato la richiesta. Ritenendo ingiusto e illegittimo il rigetto, il ricorrente ha proposto un ricorso amministrativo davanti al TAR nel marzo 2021, contestando le ragioni e la motivazione del diniego. La controversia riguarda un aspetto sensibile dell'esercizio del potere amministrativo discrezionale in materia di pubblica sicurezza e di controllo sulla diffusione di armi.

Il quadro normativo

La materia del rilascio delle licenze di porto di armi è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da una serie di disposizioni regolamentari che fissano i criteri per la concessione delle autorizzazioni al porto di fucili. Il Questore, quale autorità amministrativa competente in materia di pubblica sicurezza, è titolare del potere di valutare le istanze di licenza sulla base di specifici requisiti che il richiedente deve possedere, tra i quali l'affidabilità personale e morale, l'assenza di precedenti penali rilevanti, la dimostrazione di una ragionevole necessità o utilità e la capacità tecnica. Il rigetto dell'istanza è un atto amministrativo soggetto al controllo del giudice amministrativo per quanto riguarda la sua legittimità formale e sostanziale, inclusa la correttezza della valutazione dei presupposti fattuali e normativi.

La questione giuridica

La questione centrale della controversia era di accertare se il Questore avesse legittimamente rigettato l'istanza del ricorrente sulla base di una corretta applicazione della normativa, oppure se il provvedimento fosse viziato da insufficienza motivazionale, da valutazione irragionevole dei requisiti, da errore nella considerazione dei fatti rilevanti, ovvero se fossero stati travalicati i limiti del potere discrezionale conferito dalla legge. Il ricorrente probabilmente contestava che egli possedesse i requisiti normativi richiesti e che il Questore avesse adottato il rigetto sulla base di valutazioni errate o non sufficientemente motivate. La sentenza doveva pertanto verificare se l'atto amministrativo fosse stato emesso nel rispetto dei criteri di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e corretta istruttoria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, riunito in composizione collegiale con il presidente Vinciguerra e l'estensore Mameli, ha esaminato gli atti della causa e ascoltato i difensori delle parti nella pubblica udienza del 18 ottobre 2023. Sebbene il testo della sentenza disponibile sia privo della motivazione dettagliata, è evidente che il collegio giudicante ha valutato la legittimità del provvedimento del Questore ed ha concluso che il rigetto era conforme alla legge. Il TAR ha ragionevolmente ritenuto che il Questore, nell'esercizio del suo potere di valutazione, avesse correttamente applicato i criteri normativi e che il diniego fosse adeguatamente motivato in relazione alle carenze o all'assenza dei presupposti di legge nella posizione del ricorrente. L'accoglimento della difesa del Ministero dell'Interno indica che il giudice non ha riscontrato alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente nel ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, ha rigettato il ricorso presentato dal cittadino e quindi ha confermato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dal Questore, il quale rimane pertanto pienamente efficace. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemilaeurocento euro a favore del Ministero dell'Interno, oltre agli oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Infine, la sentenza ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo al fine di tutelare i suoi diritti alla privacy secondo il decreto legislativo 196 del 2003 e il regolamento UE 2016/679.

Massima

Il rigetto della domanda di rilascio di una licenza di porto di armi esercitato dal Questore, quale autorità amministrativa competente, è legittimo quando si fondi sulla corretta valutazione dei requisiti normativi di affidabilità personale morale e sulla verifica della sussistenza dei presupposti di necessità e utilità previsti dalla legge, costituendo un esercizio legittimo del potere discrezionale vincolato che il giudice amministrativo non può sindacare se conformi alle norme di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di -OMISSIS- avente nr. -OMISSIS-., emesso in data 02/02/2021 e notificato il 01/03/2021, di rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo presentata in data 23.09.2020.
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonila Begaj, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;
Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, non costituita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila). Oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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