Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Accolto
Sentenza n. 202302616/2023
4f/m - Immigrazione - Istanza Permesso Di Soggiorno - Silenzio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’accertamento dell’illegittimità - del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano sulla richiesta del ricorrente di sottoscrizione del contratto di soggiorno e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi dell’art. 22, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 36 del D.P.R. n. 394 del 1999, del 7 novembre 2022. sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2023, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gilardoni e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l’U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa del ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del 9 novembre 2023, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. il ricorso indicato in epigrafe, nei termini e con le modalità specificati in motivazione. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico del Ministero dell’Interno; i predetti emolumenti sono da corrispondere direttamente al procuratore antistatario del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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