4F/M - IMMIGRAZIONE - ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302616/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare l'illegittimità del silenzio mantenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano. Il ricorrente aveva presentato una richiesta di sottoscrizione del contratto di soggiorno e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo le procedure previste dalla normativa italiana sull'immigrazione, ma l'amministrazione non ha provveduto a dare riscontro alla domanda nei termini di legge. La richiesta era stata formulata in conformità alle disposizioni vigenti che regolano l'accesso al soggiorno per motivi lavorativi, ma l'inerzia dell'ufficio amministrativo ha impedito al ricorrente di perfezionare la sua posizione giuridica e di ottenere il permesso necessario per lavorare legalmente in Italia. La data rilevante del silenzio è il 7 novembre 2022, momento a partire dal quale il ricorrente ha potuto ritenere esaurito il termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua istanza.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, che costituisce il principale testo normativo in materia di immigrazione in Italia e regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale. In particolare, l'articolo 22, commi 6 e 6 bis, del medesimo decreto legislativo stabilisce i requisiti e le modalità per l'accesso al soggiorno per motivi di lavoro, inclusa la sottoscrizione del contratto di soggiorno quale strumento attraverso il quale lo straniero e il datore di lavoro si impegnano rispetto agli obblighi reciproci e alle condizioni di lavoro. Inoltre, il Decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1999 fornisce il regolamento di attuazione della disciplina generale sull'immigrazione, con particolare riguardo alla procedura amministrativa per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. L'articolo 36 del medesimo decreto presidenziale disciplina l'iter procedurale che deve essere seguito dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nel trattamento delle richieste di permesso di soggiorno, prevedendo termini entro i quali l'amministrazione deve prendere una decisione sulla domanda del ricorrente.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, vale a dire il mancato provvedimento adottato entro i termini prescritti dalla legge. In diritto amministrativo, il silenzio della pubblica amministrazione può costituire un vizio grave quando la legge impone all'ufficio un obbligo di provvedere entro un termine determinato, poiché tale inerzia viola il diritto del cittadino a ricevere un provvedimento esplicito e motivato. La questione qui affrontata riguardava se lo Sportello Unico per l'Immigrazione, dopo che il ricorrente aveva correttamente presentato la richiesta di sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso per motivi di lavoro, avesse l'obbligo legale di pronunciarsi entro i termini stabiliti dalla normativa, e quali fossero le conseguenze dell'eventuale inerzia. In particolare, era controverso se il silenzio potesse essere considerato illegittimo e, di conseguenza, se il ricorrente potesse ottenere l'accertamento dell'illegittimità tramite ricorso al giudice amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso sulla base della violazione dell'obbligo di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge. Il collegio giudicante ha accertato che l'amministrazione era tenuta a dare riscontro alla richiesta del ricorrente mediante un provvedimento esplicito, o comunque entro il termine previsto dalla normativa vigente, e che il silenzio protratto costituiva un comportamento illegittimo contrastante con i principi di trasparenza, correttezza e diligenza che devono caratterizzare l'azione amministrativa. Il TAR ha riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mediante ricorso al giudice amministrativo secondo i rimedi previsti dal codice del processo amministrativo. La decisione riflette il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui il silenzio amministrativo, quando la legge impone un obbligo di provvedere, costituisce un vizio autonomo del procedimento idoneo a generare responsabilità dell'amministrazione e a legittimare il ricorso del cittadino.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha accertato l'illegittimità del silenzio mantenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano sulla richiesta del ricorrente di sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di milleeuro a favore della parte ricorrente, oltre agli oneri e alle spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che l'amministrazione era tenuta a dare esecuzione al provvedimento senza attendere i termini ordinari di impugnazione. Inoltre, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, al fine di tutelare la sua privacy e dignità in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il silenzio della pubblica amministrazione in materia di autorizzazioni legate al soggiorno di stranieri costituisce vizio autonomo e illegittimo quando la legge stabilisce un termine entro il quale l'ufficio deve provvedere, generando il diritto del ricorrente a ottenere l'accertamento dell'illegittimità mediante ricorso al giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’accertamento dell’illegittimità - del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano sulla richiesta del ricorrente di sottoscrizione del contratto di soggiorno e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi dell’art. 22, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 36 del D.P.R. n. 394 del 1999, del 7 novembre 2022. sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2023, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gilardoni e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l’U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa del ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del 9 novembre 2023, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. il ricorso indicato in epigrafe, nei termini e con le modalità specificati in motivazione. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico del Ministero dell’Interno; i predetti emolumenti sono da corrispondere direttamente al procuratore antistatario del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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