Sentenza n. 202300026/2023
1a - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Revisione E Riparazione Dei Motori Di Trazione Di Tipo Asincrono Trifase Per Convogli Tsr E Taf - Lotto 1 - Esclusione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 62 del 6 aprile 2022, comunicato in data 14 aprile 2022, con cui il responsabile del procedimento, in fase di affidamento del servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione di tipo asincrono trifase per convogli TSR e TAF- Lotto 1- CIG:87713803C2 di Trenord s.r.l., ha disposto l'esclusione della società ricorrente dal lotto n. 1 della gara; - di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti i verbali di gara, in particolare il verbale n. 9 del 15 febbraio 2022, con cui la Commissione di gara, esaminata la documentazione trasmessa dalla società ricorrente, ha ritenuto non congrua l’offerta dalla stessa presentata; - del parere reso dalla Funzione Legale Trenord, che si impugna ove sia stato reso per iscritto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL.CA. Elettromeccanica Campana s.p.a. in data 1 agosto 2022: - del provvedimento n. 9980 del 22 luglio 2022, con cui il responsabile del procedimento, in fase di affidamento del servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione di tipo asincrono trifase per convogli TSR e TAF- Lotto 3 - CIG:877138470E di Trenord s.r.l., ha nuovamente escluso la società ricorrente dal lotto n. 1 della gara; - di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti verbali di gara, mai comunicati e depositati in giudizio. sul ricorso numero di registro generale 792 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da El.CA. Elettromeccanica Campana s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Trenord s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Yari Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; TG.Emme Service s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Trenord a r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna la società Trenord a r.l. a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori. Compensa le spese di lite tra la società ricorrente e la società controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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