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Sentenza n. 202300026/2023

Sentenza n. 202300026/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE DEI MOTORI DI TRAZIONE DI TIPO ASINCRONO TRIFASE PER CONVOGLI TSR E TAF - LOTTO 1 - ESCLUSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300026/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

EL.CA. Elettromeccanica Campana s.p.a. ha impugnato presso il TAR Lombardia i provvedimenti di esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione di tipo asincrono trifase per convogli TSR e TAF bandita da Trenord s.r.l. In particolare, la società ricorrente ha contestato l'esclusione dal Lotto 1 della gara disposta con provvedimento n. 62 del 6 aprile 2022, motivata dalla Commissione di gara con l'assunto che l'offerta presentata dalla ricorrente fosse non congrua, come riportato nel verbale n. 9 del 15 febbraio 2022. La ricorrente ha successivamente presentato motivi aggiunti impugnando anche il provvedimento n. 9980 del 22 luglio 2022 che l'escludeva dal Lotto 3 della medesima gara. La controversia riguarda quindi un appalto pubblico per servizi di manutenzione tecnica specializzata nel settore ferroviario, dove la valutazione dell'offerta economica presentata dalla ricorrente è risultata centrale nel procedimento di aggiudicazione.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, che stabilisce regole rigorose per i procedimenti di gara e i criteri di valutazione delle offerte. Il principio cardine è quello della trasparenza, della parità di trattamento tra i concorrenti e della corretta motivazione dei provvedimenti amministrativi che decidono l'esclusione. In particolare, la valutazione della congruità di un'offerta deve basarsi su parametri predeterminati, oggettivi e non discriminatori, e deve essere adeguatamente motivata nel verbale di gara. L'esclusione di un concorrente costituisce un provvedimento restrittivo che incide direttamente sulla sfera giuridica e patrimoniale dell'impresa, per cui è sottoposta a sindacato giurisdizionale stringente da parte dei giudici amministrativi.

La questione giuridica

Il nodo giuridico centrale della controversia riguarda la legittimità della valutazione della congruità dell'offerta economica presentata dalla ricorrente e il procedimento seguito dalla Commissione di gara per escludere la società. La ricorrente contestava presumibilmente che l'esclusione fosse priva di adeguata motivazione, basata su criteri non chiari o applicati in modo discriminatorio, ovvero che violasse i principi procedurali di trasparenza e parità di trattamento che governano le gare pubbliche. La questione aveva rilevanza sostanziale perché riguardava tanto il diritto della ricorrente a partecipare lealmente alla procedura di selezione quanto l'interesse pubblico a una corretta gestione delle risorse pubbliche nella scelta dei fornitori.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati la documentazione sottoposta e gli argomenti delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 9 novembre 2022, ha ritenuto fondato il ricorso della società ricorrente. Sebbene il testo della sentenza non esponga nel dettaglio il ragionamento motivazionale, l'accoglimento totale del ricorso implica che il collegio giudicante ha ravvisato uno o più profili di illegittimità nei provvedimenti impugnati, verosimilmente ascrivibili a carenze motivazionali nella valutazione della congruità dell'offerta, a violazione dei criteri procedurali di trasparenza o parità di trattamento, o a errori nella corretta applicazione della normativa sulla valutazione delle offerte. L'accoglimento dei motivi aggiunti concernenti anche il Lotto 3 suggerisce che il TAR ha identificato un vizio sistematico o ricorrente nel comportamento della Commissione di gara.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, procedendo all'annullamento di entrambi i provvedimenti di esclusione impugnati, sia quello del 6 aprile 2022 che quello del 22 luglio 2022. Ha inoltre condannato Trenord s.r.l. a rimborsare alla società ricorrente l'importo di quattromila euro a titolo di spese di lite, oltre agli accessori previsti dalla legge, e ha compensato le spese di lite tra la ricorrente e la controinteressata TG.Emme Service s.r.l. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che Trenord deve dare immediate esecuzione ai suoi ordini e riammettere la ricorrente nel procedimento di gara.

Massima

L'amministrazione aggiudicatrice non può escludere un concorrente da una gara pubblica per offerta non congrua senza motivazione adeguata, oggettiva e trasparente che sia riportata nel verbale di gara e sia sottoponibile a sindacato giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 62 del 6 aprile 2022, comunicato in data 14 aprile 2022, con cui il responsabile del procedimento, in fase di affidamento del servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione di tipo asincrono trifase per convogli TSR e TAF- Lotto 1- CIG:87713803C2 di Trenord s.r.l., ha disposto l'esclusione della società ricorrente dal lotto n. 1 della gara;
- di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti i verbali di gara, in particolare il verbale n. 9 del 15 febbraio 2022, con cui la Commissione di gara, esaminata la documentazione trasmessa dalla società ricorrente, ha ritenuto non congrua l’offerta dalla stessa presentata;
- del parere reso dalla Funzione Legale Trenord, che si impugna ove sia stato reso per iscritto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL.CA. Elettromeccanica Campana s.p.a. in data 1 agosto 2022:
- del provvedimento n. 9980 del 22 luglio 2022, con cui il responsabile del procedimento, in fase di affidamento del servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione di tipo asincrono trifase per convogli TSR e TAF- Lotto 3 - CIG:877138470E di Trenord s.r.l., ha nuovamente escluso la società ricorrente dal lotto n. 1 della gara;
- di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti verbali di gara, mai comunicati e depositati in giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
El.CA. Elettromeccanica Campana s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Trenord s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Yari Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
TG.Emme Service s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Trenord a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la società Trenord a r.l. a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori.
Compensa le spese di lite tra la società ricorrente e la società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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