Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—DICHIARA CESSATA MAT
Sentenza n. 202302593/2023
4l - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 20/10/2022 di rigetto della domanda di emersione presentata dal Sig. -OMISSIS- in favore della Sig.ra -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 106 del 2023 proposto dai Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Stradella n.15; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente; Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.408 del 2023; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1028 del 2023 di reitero degli incombenti istruttori; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.586 del 2023 di accoglimento della domanda di sospensione; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visto il deposito di parte ricorrente dell’8 novembre 2023 di lettera di convocazione per il 9 ottobre 2023 da parte della Prefettura di Milano per la definizione della domanda di emersione, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere; Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’Udienza pubblica del 9 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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