4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302593/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda una domanda di emersione presentata da una persona straniera, precedentemente respinta dalla Prefettura di Milano con provvedimento del 20 ottobre 2022. I ricorrenti, assistiti dall'avvocato Sidiki Kanu, hanno impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il provvedimento di rigetto, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. La domanda di emersione è uno strumento amministrativo che consente la regolarizzazione di stranieri in situazione irregolare nel territorio italiano, comportando importanti conseguenze sul piano della permanenza legale e dello status migratorio. Il ricorso è stato proposto nel corso del 2023, quindi alcuni mesi dopo il rigetto iniziale, in un momento in cui la questione ha assunto rilevanza giudiziale per la lesione dei diritti degli interessati.
Il quadro normativo
La materia delle domande di emersione è disciplinata da una normativa amministrativa complessa che richiede l'intervento coordinato di diverse amministrazioni pubbliche, in primo luogo il Ministero dell'Interno e le Prefetture. Le domande di emersione sono sottoposte a specifiche procedure amministrative che prevedono l'accertamento dei presupposti di legge, la valutazione della documentazione fornita dai ricorrenti e l'adozione di provvedimenti motivati di accoglimento o rigetto. Il ricorso in sede amministrativa avanti al TAR è ammissibile contro i provvedimenti che incidono sulla posizione del ricorrente e che ledono diritti o interessi legittimi connessi allo status migratorio e ai diritti della persona. La sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato può essere concessa dal giudice amministrativo quando sussista il periculum in mora, cioè il rischio di danno irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento durante il giudizio.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso era se il provvedimento di rigetto della domanda di emersione fosse stato adottato legittimamente, cioè conformemente alle norme procedurali e sostanziali applicabili, oppure se comportasse una violazione dei diritti dei ricorrenti. Alla base della controversia stava l'interpretazione e l'applicazione corretta dei presupposti per l'accoglimento della domanda di emersione, nonché l'eventuale violazione di obblighi procedurali da parte dell'amministrazione. La questione assumeva rilevanza particolare considerando le conseguenze gravose del rigetto sulla situazione personale dei ricorrenti, come evidenziato dalla concessione della sospensione da parte del TAR con l'ordinanza n. 586 del 2023, che aveva ritenuto sussistente il periculum in mora.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Gabriele Nunziata come estensore, dalla Consigliera Silvia Cattaneo e dalla Referendaria Valentina Caccamo, ha valutato il ricorso considerando sia gli aspetti procedurali che sostanziali della controversia. L'ordinanza istruttoria iniziale n. 408 del 2023 aveva ordinato il completamento dell'istruttoria, successivamente reiterata con l'ordinanza n. 1028 del 2023, a testimonianza dell'impegno del giudice nel verificare ogni aspetto rilevante della fattispecie. La decisione di sospendere l'efficacia del provvedimento mediante l'ordinanza n. 586 del 2023 indica che il TAR aveva ritenuto fondato il ricorso e sussistente il rischio di danno irreparabile per i ricorrenti. Successivamente, la Prefettura di Milano, probabilmente dopo la sospensione e possibile rivalutazione della domanda, ha convocato i ricorrenti per la definizione della pratica, comportando di fatto la sostituzione del precedente rigetto con una procedura di accoglimento della domanda di emersione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, provvedimento adottato allorché il contrasto tra le parti è venuto meno nel corso del giudizio. Questa dichiarazione implica che il motivo della controversia è stato superato dagli eventi, in quanto la Prefettura ha convocato i ricorrenti per la definizione della domanda di emersione, essenzialmente revocando in via di fatto il precedente rigetto. Il TAR ha ordinato la compensazione delle spese processuali, evitando così di addossare a nessuna parte il costo della controversia. È stata inoltre ordinata l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela della loro dignità e privacy, conformemente ai principi del Codice della privacy e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Massima
Quando l'amministrazione, in seguito a ricorso amministrativo e all'ordinanza di sospensione del giudice, revoca de facto il provvedimento impugnato modificandone l'effetto sostanziale, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere senza pronunzia nel merito, dichiarando estinta la controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 20/10/2022 di rigetto della domanda di emersione presentata dal Sig. -OMISSIS- in favore della Sig.ra -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 106 del 2023 proposto dai Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Stradella n.15; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente; Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.408 del 2023; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1028 del 2023 di reitero degli incombenti istruttori; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.586 del 2023 di accoglimento della domanda di sospensione; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visto il deposito di parte ricorrente dell’8 novembre 2023 di lettera di convocazione per il 9 ottobre 2023 da parte della Prefettura di Milano per la definizione della domanda di emersione, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere; Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’Udienza pubblica del 9 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →