Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAAccolto

Sentenza n. 202302577/2023

2b - Agricoltura - Quote Latte

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull’istanza proposta dall’Azienda agricola Scorletti Fratelli, in data 23 novembre 2021, avente ad oggetto: sospensione e annullamento in autotutela dell’imputazione del prelievo supplementare per le annate 1996-1997 di euro 20.460,42, 1998-1999 di euro 102.712,00, 1999-2000 di euro 40.739,30, 2001-2002 di euro 55.372,94, 2002-2003 di euro 11.018,93, 2003-2004 di euro 5.439,28 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, della legge n. 241 del 1990
per l’accertamento altresì
dell’obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall’istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, dell’11 settembre 2019, causa C-46/18, nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative attività di riscossione anche a mezzo di compensazione;
nonché per l’accertamento
della fondatezza dell’istanza medesima,
e conseguentemente per la condanna
dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all’adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente sopra indicate, ai principi espressamente statuiti dalle predette decisioni della Corte di Giustizia;
nonché per l’accertamento
della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ai sensi dell’art. 8-ter della legge n. 33 del 2009;
nonché per l’annullamento
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto;
per la declaratoria di nullità ovvero in subordine di annullamento;
del contratto di rateizzazione ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2, della legge n. 33 del 2009 di cui alla comunicazione AGEA CCF33-04125715-P, Prot. n. Agea.AGA.2014.0033336 del 4 giugno 2014 e di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti in quanto lesivi;
nonché per la condanna
al risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'’istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo;
nonché per l’annullamento
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2023, proposto da
AZ. AGR SCORLETTI FRATELLI s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, FRANCO SCORLETTI, GABRIELE SCORLETTI, DANIELE SCORLETTI, CESARE STEFANO SCORLETTI e STEFANIA SCORLETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA-AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Condanna l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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