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Sentenza n. 202302577/2023

Sentenza n. 202302577/2023

2B - AGRICOLTURA - QUOTE LATTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302577/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Azienda agricola Scorletti Fratelli, rappresentata dai soci Franco, Gabriele, Daniele, Cesare Stefano e Stefania Scorletti, ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un ricorso per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in risposta a un'istanza di sospensione e annullamento in autotutela. La controversia riguarda l'imputazione di prelievi supplementari nel settore delle quote latte relative alle annate 1996-2003, per un importo complessivo di circa 235 mila euro. Il ricorrente aveva istanza a AGEA di conformarsi alle decisioni pronunciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause C-348/18 del 27 giugno 2019 e C-46/18 dell'11 settembre 2019, che avevano chiarito la corretta applicazione della normativa comunitaria in materia di quote latte. L'inosservanza da parte di AGEA di questi precedenti europei ha determinato il ricorso al TAR, al fine di ottenere il ricalcolo e la rettifica delle imputazioni sulla base dei nuovi standard europei.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dagli articoli 21-quater e 21-nonies della legge numero 241 del 1990, che regolano il procedimento di autotutela amministrativa e le relative facoltà dell'amministrazione di revocare i propri provvedimenti illegittimi. Il caso riguarda inoltre le norme sulla riscossione dei debiti agricoli di cui all'articolo 8-ter della legge numero 33 del 2009, che disciplina l'iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA. Le imputazioni contestate derivano dall'applicazione del regime delle quote latte, disciplinato originariamente da norme comunitarie che erano state interpretate dagli organismi dell'Unione Europea con specifiche sentenze che hanno precisato i corretti criteri di calcolo e applicazione. La controversia si inserisce quindi nel contesto della conformazione della normativa nazionale alle decisioni della Corte di Giustizia, obbligo che grava su tutte le amministrazioni pubbliche secondo i principi del diritto comunitario.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'istanza di autotutela sulla base delle decisioni della Corte di Giustizia, specificatamente in merito alla corretta applicazione dei criteri di calcolo dei prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario. La ricorrente contestava la fondatezza e la legittimità delle imputazioni alla luce dei nuovi principi enunciati dalla Corte europea, chiedendo il ricalcolo conforme a tali standard. La questione giuridica rilevante era dunque se AGEA fosse obbligata a conformarsi alle decisioni europee e a procedere al ricalcolo in autotutela, ovvero se potesse opporre il silenzio a una istanza legittimamente fondata su precedenti comunitari ormai consolidati. In sostanza, era in gioco il contrasto tra la pretesa della ricorrente di una amministrazione conforme al diritto europeo e la inerzia amministrativa che perdurando comportava il mantenimento di imputazioni illegittime.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che l'istanza presentata dalla azienda agricola Scorletti Fratelli fosse fondata nei suoi presupposti essenziali, in quanto basata su chiari precedenti della Corte di Giustizia che vincolano l'amministrazione nazionale. Il TAR ha preso atto che le sentenze europee citate comportavano l'obbligo per AGEA di procedere al ricalcolo dei prelievi supplementari secondo criteri diversi da quelli sino allora applicati. La valutazione della legittimità dell'istanza è stata quindi condotta alla luce del vincolo europeo, riconoscendo che il silenzio serbato da AGEA costituiva un comportamento illegittimo in quanto contrario all'obbligo di conformazione al diritto comunitario. Il giudice amministrativo ha thus accertato che la persistenza delle imputazioni originarie era illegittima proprio per il difetto di conformazione alle decisioni della Corte.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso nella sua interezza, ordinando a AGEA di provvedere in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia e di procedere al ricalcolo delle imputazioni di prelievo supplementare. La sentenza ha altresì condannato l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro millecinquecento, oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, imponendo così a AGEA di dare esecuzione ai comandi del giudice amministrativo senza indugi.

Massima

L'amministrazione pubblica è vincolata al dovere di conformarsi alle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel ricalcolo dei prelievi nel settore agricolo e deve accogliere l'istanza di autotutela quando fondata su precisi precedenti comunitari, configurando il silenzio in materia come illegittimo esercizio del potere amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull’istanza proposta dall’Azienda agricola Scorletti Fratelli, in data 23 novembre 2021, avente ad oggetto: sospensione e annullamento in autotutela dell’imputazione del prelievo supplementare per le annate 1996-1997 di euro 20.460,42, 1998-1999 di euro 102.712,00, 1999-2000 di euro 40.739,30, 2001-2002 di euro 55.372,94, 2002-2003 di euro 11.018,93, 2003-2004 di euro 5.439,28 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, della legge n. 241 del 1990
per l’accertamento altresì
dell’obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall’istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, dell’11 settembre 2019, causa C-46/18, nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative attività di riscossione anche a mezzo di compensazione;
nonché per l’accertamento
della fondatezza dell’istanza medesima,
e conseguentemente per la condanna
dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all’adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente sopra indicate, ai principi espressamente statuiti dalle predette decisioni della Corte di Giustizia;
nonché per l’accertamento
della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ai sensi dell’art. 8-ter della legge n. 33 del 2009;
nonché per l’annullamento
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto;
per la declaratoria di nullità ovvero in subordine di annullamento;
del contratto di rateizzazione ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2, della legge n. 33 del 2009 di cui alla comunicazione AGEA CCF33-04125715-P, Prot. n. Agea.AGA.2014.0033336 del 4 giugno 2014 e di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti in quanto lesivi;
nonché per la condanna
al risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'’istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo;
nonché per l’annullamento
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2023, proposto da
AZ. AGR SCORLETTI FRATELLI s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, FRANCO SCORLETTI, GABRIELE SCORLETTI, DANIELE SCORLETTI, CESARE STEFANO SCORLETTI e STEFANIA SCORLETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA-AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Condanna l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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