Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202302558/2023

1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento - Accertamento - Sospensione Attività Lavorativa

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Ats Brianza, Direzione Amministrativa U.O.C. Sviluppo Risorse Umane prot. 31124/22 del 15/04/2022 con cui veniva accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov2 (Covid-19) da parte della ricorrente e veniva invitata “nel termine di 5 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, a documentare alla scrivente UOC l'avvenuto adempimento all'obbligo vaccinale ovvero a comunicare valide ragioni a giustificazione della mancata sottoposizione alla somministrazione vaccinale”;
- del provvedimento dell’Ats Brianza, Direzione Amministrativa U.O.C. Sviluppo Risorse Umane prot. 32259/22 del 21/04/2022, avente ad oggetto “D.l. n. 44/2021 convertito in l. n. 76/2021, art. 4-ter recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2” mediante previsione di obblighi vaccinali per il personale delle strutture di cui all'art. 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con cui veniva accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale;
del provvedimento dell’Ats Brianza, Direzione Amministrativa U.O.C. Sviluppo Risorse Umane prot. n. 0040764/22 in data 20/05/2022, a firma del Direttore Dott.ssa -OMISSIS- avente ad oggetto “Riscontro Vs. protocollo 2534/22 del 12/01/2022 e Vs. protocollo del 15/04/2022” ;
- delle ivi richiamate Circolari Ministero della Salute prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE ad oggetto “Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2”; prot. n. 32884-27/07/2021-DGPRE ad oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-Cov-2”;
per quanto occorrer possa:
- della “Comunicazione di richiesta chiarimenti” indirizzata ai soli Ordini delle professioni sanitarie in data 24/03/2022 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute del pari richiamata;
di ogni altro atto presupposto,
e segnatamente della nota prot. ATS Brianza n. 31124/22 del 15/04/2022 “nella quale sono state riportate le ragioni di diritto sottese all'invito da parte di questo Ufficio ad adempiere all'obbligo sopracitato”;
della nota prot. ATS Brianza n. 2534/22 del 12/1/2022;
della Nota informativa ATS Brianza prot. n. 97218/2021 del 9/12/2021;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla restitutio in integrum e comunque a percepire per il periodo di (eventuale ed illegittima) sospensione dal servizio ex art. 2 D.L. 172 cit. le somme tutte di spettanza e di ragione per trattamento stipendiale ed emolumenti non corrisposti, con rivalutazione ed interessi;
nonché per la condanna dell’ATS al pagamento delle somme dovute, nella misura dovuta per legge, ovvero nella diversa misura che emerge in corso di causa, oltre che al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente, patrimoniali e non, in esito ed a cagione degli illegittimi atti adottati e comportamenti tenuti.
sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Silvia Casano, Michele Casano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Piana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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