AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202302558/2023

Sentenza n. 202302558/2023

1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - SOSPENSIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302558/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una lavoratrice del settore sanitario riceve un provvedimento dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza che accerta il suo inadempimento all'obbligo vaccinale anti-COVID secondo quanto previsto dal D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021. Con nota protocollare del 15 aprile 2022, l'ATS le intima di documentare entro cinque giorni l'avvenuta vaccinazione oppure di fornire valide ragioni giustificative della mancata sottoposizione. Successivamente, mediante ulteriori provvedimenti datati 21 aprile e 20 maggio 2022, l'ente conferma l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale. La ricorrente contesta l'intero comportamento dell'ATS ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale e chiede contestualmente la restitutio in integrum, il pagamento di tutte le somme dovute per il periodo di eventuale sospensione dal servizio e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'adozione degli atti amministrativi illegittimi.

Il quadro normativo

Il Decreto Legge 44/2021, convertito nella Legge 76/2021, ha introdotto disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, imponendo obblighi vaccinali specifici per il personale operante nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Tale normativa, articolata nell'articolo 4-ter del decreto, ha sottoposto a obbligo vaccinale il personale delle strutture previste nell'articolo 8-ter del Decreto Legislativo 502/1992, compresi gli operatori delle Agenzie di Tutela della Salute. Le Circolari del Ministero della Salute protocollate al numero 8284 del 3 marzo 2021 e al numero 32884 del 27 luglio 2021 hanno fornito ulteriori indicazioni circa le modalità di adempimento dell'obbligo, in particolare per i soggetti che avevano già contratto l'infezione da COVID-19. L'ATS, quale ente della pubblica amministrazione responsabile della tutela della salute nel territorio di competenza, ha ricevuto il compito di verificare il rispetto degli obblighi vaccinali e di adottare gli atti conseguenti in caso di inosservanza.

La questione giuridica

La controversia sottesa al ricorso riguarda due ordini di questioni strettamente connesse: la legittimità dei singoli provvedimenti amministrativi adottati dall'ATS in relazione all'accertamento dell'inadempimento vaccinale e la pertinenza della ricerca della competenza giurisdizionale presso il giudice amministrativo. In particolare, la ricorrente contestava il procedimento attraverso il quale l'ATS aveva accertato la sua inosservanza dell'obbligo, nonché rivendicava il diritto al ristoro economico per le conseguenze occupazionali derivanti dall'eventuale sospensione dal lavoro. Si poneva pertanto il quesito preliminare se il giudice amministrativo, competente a conoscere dei ricorsi contro gli atti della pubblica amministrazione, fosse effettivamente il foro appropriato per dirimere una controversia che, benché apparentemente riguardante provvedimenti amministrativi, presentava elementi sostanziali di diritto del lavoro e diritti fondamentali del lavoratore dipendente.

La motivazione del giudice

Benché la sentenza si presenti nella forma sintetica tipica delle decisioni su questioni processuali preliminari, il TAR ha proceduto a una valutazione della questione di giurisdizione. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Daniele Dongiovanni, dalla Consigliera estensore Silvana Bini e dal Referendario Martina Arrivi, ha analizzato la natura sostanziale della controversia e ha concluso che il giudice amministrativo difetta della giurisdizione per decidere la causa. Tale conclusione implica che il TAR ha ritenuto che la controversia, sebbene formalmente riguardante atti amministrativi, presenta una matrice prevalentemente legata al diritto del lavoro e alla tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, materia che rientra nella competenza del giudice ordinario. La dichiarazione di difetto di giurisdizione rappresenta un impedimento processuale di ordine pubblico che comporta l'estinzione del procedimento davanti al giudice amministrativo senza possibilità di approfondimento nel merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla presente controversia, effettuando un rinvio implicito al giudice ordinario quale competente per la trattazione del medesimo ricorso. Le spese processuali sono state compensate equamente tra le parti, conformemente alla regola che ricorre quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione. Inoltre, il TAR ha ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le forme dovute. Infine, hanno trovato applicazione le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza sanitaria, disponendo l'oscuramento integrale delle generalità della ricorrente e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei soggetti citati nel procedimento.

Massima

La controversia avente ad oggetto la legittimità di provvedimenti amministrativi di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e le conseguenze economiche derivanti dalla sospensione dal lavoro di un dipendente della pubblica amministrazione sanitaria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Ats Brianza, Direzione Amministrativa U.O.C. Sviluppo Risorse Umane prot. 31124/22 del 15/04/2022 con cui veniva accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov2 (Covid-19) da parte della ricorrente e veniva invitata “nel termine di 5 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, a documentare alla scrivente UOC l'avvenuto adempimento all'obbligo vaccinale ovvero a comunicare valide ragioni a giustificazione della mancata sottoposizione alla somministrazione vaccinale”;
- del provvedimento dell’Ats Brianza, Direzione Amministrativa U.O.C. Sviluppo Risorse Umane prot. 32259/22 del 21/04/2022, avente ad oggetto “D.l. n. 44/2021 convertito in l. n. 76/2021, art. 4-ter recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2” mediante previsione di obblighi vaccinali per il personale delle strutture di cui all'art. 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con cui veniva accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale;
del provvedimento dell’Ats Brianza, Direzione Amministrativa U.O.C. Sviluppo Risorse Umane prot. n. 0040764/22 in data 20/05/2022, a firma del Direttore Dott.ssa -OMISSIS- avente ad oggetto “Riscontro Vs. protocollo 2534/22 del 12/01/2022 e Vs. protocollo del 15/04/2022” ;
- delle ivi richiamate Circolari Ministero della Salute prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE ad oggetto “Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2”; prot. n. 32884-27/07/2021-DGPRE ad oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-Cov-2”;
per quanto occorrer possa:
- della “Comunicazione di richiesta chiarimenti” indirizzata ai soli Ordini delle professioni sanitarie in data 24/03/2022 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute del pari richiamata;
di ogni altro atto presupposto,
e segnatamente della nota prot. ATS Brianza n. 31124/22 del 15/04/2022 “nella quale sono state riportate le ragioni di diritto sottese all'invito da parte di questo Ufficio ad adempiere all'obbligo sopracitato”;
della nota prot. ATS Brianza n. 2534/22 del 12/1/2022;
della Nota informativa ATS Brianza prot. n. 97218/2021 del 9/12/2021;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla restitutio in integrum e comunque a percepire per il periodo di (eventuale ed illegittima) sospensione dal servizio ex art. 2 D.L. 172 cit. le somme tutte di spettanza e di ragione per trattamento stipendiale ed emolumenti non corrisposti, con rivalutazione ed interessi;
nonché per la condanna dell’ATS al pagamento delle somme dovute, nella misura dovuta per legge, ovvero nella diversa misura che emerge in corso di causa, oltre che al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente, patrimoniali e non, in esito ed a cagione degli illegittimi atti adottati e comportamenti tenuti.
sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Silvia Casano, Michele Casano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Piana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →