Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202302553/2023
4a - Affidamenti - Servizi - Servizio Ritiro E Trasporti Rifiuti - Annullamento Aggiudicazione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Avviso di annullamento dell’aggiudicazione del 31 maggio 2023 e del relativo provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e di incameramento della cauzione provvisoria del 31 maggio 2023, prot. 2996/23, della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016 bandita da -OMISSIS- S.p.A. per l’affidamento del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti differenziati provenienti da piattaforme ecologiche e centri di raccolta - Codice CIG: -OMISSIS-, comunicati in pari data; - della determinazione del Direttore Generale di -OMISSIS- n. 38 assunta in data 31 maggio 2023, richiamata nell’avviso di annullamento dell’aggiudicazione del 31 maggio 2023, ma non comunicata; - del paragrafo 5.5.1, lett. e, del Disciplinare di gara; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della comunicazione di -OMISSIS- S.p.A. del 10 agosto 2023 a firma del Direttore Generale e R.U.P., con la quale è stata segnalata “l’avvenuta aggiudicazione al secondo classificato Costituendo RTI Ditta -OMISSIS- S.r.l. – C.F. -OMISSIS- /-OMISSIS- S.r.l. C.F. -OMISSIS-– con uno sconto offerto di 0,25% costi manodopera di € 531.000.00 + iva e oneri aziendali per la sicurezza di € 27.000.00 + iva” della procedura competitiva avente a oggetto l’affidamento del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti differenziati provenienti da piattaforme ecologiche e centri di raccolta bandita da -OMISSIS- S.p.A.; - di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, compreso il contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto. sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da - -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Sabatino Alessio Marrama e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4; - Ditta -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Boifava e Antonio Marchianò e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; --OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A. e della Ditta -OMISSIS- S.r.l.; Visto il decreto n. -OMISSIS- con cui è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche formulata dalla ricorrente e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda di sospensione; Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe; respinge altresì la domanda di risarcimento del danno. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di -OMISSIS- S.p.A. e della Ditta -OMISSIS- S.r.l. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (€ 4.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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