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Sentenza n. 202302553/2023

Sentenza n. 202302553/2023

4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO RITIRO E TRASPORTI RIFIUTI - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302553/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ha partecipato a una procedura aperta di gara bandita da un'azienda pubblica per l'affidamento del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti differenziati provenienti da piattaforme ecologiche e centri di raccolta, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. La ricorrente era stata inizialmente aggiudicataria della gara, ma con atto del 31 maggio 2023 la stazione appaltante ha comunicato l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria. Contemporaneamente, è stata aggiudicata la gara al secondo classificato, un RTI costituito da due ditte, con uno sconto offerto sugli oneri di manodopera e sicurezza. La ricorrente ha impugnato tanto l'annullamento della propria aggiudicazione quanto il provvedimento di aggiudicazione al secondo classificato, contestando inoltre la legittimità della clausola 5.5.1, lettera e, del Disciplinare di gara.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei contratti pubblici, principale riferimento normativo il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, che regola le procedure di affidamento dei servizi di importanza economica elevata. In particolare, l'articolo 60 del Codice dei Contratti prevede le modalità delle procedure aperte, volte a garantire trasparenza, concorrenzialità e par condicio tra i partecipanti. Il Disciplinare di gara, quale parte integrante del bando di gara, rappresenta il vincolo normativo e tecnico che disciplina modalità di partecipazione, criteri di valutazione e presupposti per la validità dell'aggiudicazione. La legittimità di provvedimenti di annullamento dell'aggiudicazione e dei relativi criteri di selezione è sottoposta al sindacato giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale secondo le regole del processo amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorso verte sulla legittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione iniziale della ricorrente, nonché sulla legittimità della disposizione del Disciplinare di gara che presumibilmente aveva attribuito alla stazione appaltante il potere di revoca o annullamento. In termini più generali, la controversia investe la corretta interpretazione e applicazione della clausola 5.5.1, lettera e, del Disciplinare medesimo, ossia la sua compatibilità con i principi generali di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa che governano le procedure di gara. La questione presenta caratteri di complessità tecnica e giuridica attinente alla ripartizione del potere decisionale tra la stazione appaltante e i partecipanti alla gara, nonché ai requisiti di certezza e prevedibilità che devono caratterizzare un procedimento di selezione competitiva.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa, da quanto emerge dal pronunciamento è possibile desumere che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittimi, nel loro insieme, sia l'annullamento dell'aggiudicazione della ricorrente che la sucessiva aggiudicazione al secondo classificato. Il collegio ha presumibilmente accolto le censure formulate dalla stazione appaltante e dal convenuto secondo classificato, trovando idonee le ragioni poste a fondamento dell'annullamento della prima aggiudicazione e l'applicazione corretta dei criteri e delle clausole disciplinari dalla procedura. Il giudice amministrativo ha respinto le prospettazioni della ricorrente in merito all'illegittimità della clausola 5.5.1, lettera e, del Disciplinare e ha negato l'esistenza di un danno risarcibile derivante dall'esclusione dalla gara. La decisione di respingimento sia del ricorso originario che dei motivi aggiunti rivela che il TAR ha ritenuto solidamente fondata la posizione della stazione appaltante e del nuovo aggiudicatario.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto nel merito il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti formulati dalla ricorrente, accogliendo così le eccezioni della stazione appaltante e della ditta aggiudicataria al secondo posto. Ha inoltre respinto la domanda di risarcimento del danno presentata dalla ricorrente, ritenendola infondata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro a favore di ciascuno dei due convenuti per un importo complessivo di quattromila euro, nonché al pagamento degli oneri e delle spese generali della causa. Il TAR ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, con effetto vincolante e costitutivo della decisione finale sulla procedura di gara.

Massima

La stazione appaltante gode di legittimo potere di annullare l'aggiudicazione di una gara quando sussistono ragioni fondate sulla corretta applicazione dei criteri e delle clausole disciplinari, e tale annullamento non costituisce violazione dei diritti dei precedenti aggiudicatari qualora il procedimento sia svolto in conformità alle norme di legge e alle previsioni del bando.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’Avviso di annullamento dell’aggiudicazione del 31 maggio 2023 e del relativo provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e di incameramento della cauzione provvisoria del 31 maggio 2023, prot. 2996/23, della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016 bandita da -OMISSIS- S.p.A. per l’affidamento del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti differenziati provenienti da piattaforme ecologiche e centri di raccolta - Codice CIG: -OMISSIS-, comunicati in pari data;
- della determinazione del Direttore Generale di -OMISSIS- n. 38 assunta in data 31 maggio 2023, richiamata nell’avviso di annullamento dell’aggiudicazione del 31 maggio 2023, ma non comunicata;
- del paragrafo 5.5.1, lett. e, del Disciplinare di gara;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della comunicazione di -OMISSIS- S.p.A. del 10 agosto 2023 a firma del Direttore Generale e R.U.P., con la quale è stata segnalata “l’avvenuta aggiudicazione al secondo classificato Costituendo RTI Ditta -OMISSIS- S.r.l. – C.F. -OMISSIS- /-OMISSIS- S.r.l. C.F. -OMISSIS-– con uno sconto offerto di 0,25% costi manodopera di € 531.000.00 + iva e oneri aziendali per la sicurezza di € 27.000.00 + iva” della procedura competitiva avente a oggetto l’affidamento del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti differenziati provenienti da piattaforme ecologiche e centri di raccolta bandita da -OMISSIS- S.p.A.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, compreso il contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto.
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Sabatino Alessio Marrama e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;
- Ditta -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Boifava e Antonio Marchianò e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
--OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A. e della Ditta -OMISSIS- S.r.l.;
Visto il decreto n. -OMISSIS- con cui è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche formulata dalla ricorrente e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda di sospensione;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe; respinge altresì la domanda di risarcimento del danno.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di -OMISSIS- S.p.A. e della Ditta -OMISSIS- S.r.l. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (€ 4.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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