Sentenza n. 202302549/2023
1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento - Sospensione Esercizio Professione Sanitaria
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Giuseppe Nicastro, Referendario per l'annullamento - della delibera di sospensione n. 7 del 24.05.2022 dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Lodi di immediata sospensione dalla professione di medico veterinario, ai sensi del d.l. n. 172/2021 e dell’art. 4 d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii.; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; - del d.l. n. 44/2021 e successive modifiche; - del d.l. n. 172/2021; - della nota del Ministero della Salute del 24.03.2022; nonché, per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Faustino De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi; Viste le richieste di passaggio in decisione della causa senza discussione depositate il 4-10-2023 dal patrocinio dell’Ordine dei Medici e il 18-10-2023 da parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per il Ministero resistente i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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