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Sentenza n. 202302549/2023

Sentenza n. 202302549/2023

1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE SANITARIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302549/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un operatore sanitario ha impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il provvedimento emanato dall'autorità competente che disponeva la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria in conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2, introdotto durante lo stato di emergenza da Covid-19. La controversia riguardava la legittimità di detto provvedimento sanzionatorio, ritenuto lesivo dei diritti fondamentali e della libertà personale del ricorrente. Il ricorrente ha dedotto vari motivi di illegittimità della decisione amministrativa, contestando sia il fondamento normativo del provvedimento sia la sua conformità ai principi costituzionali.

Il quadro normativo

La materia dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari durante l'emergenza Covid-19 era disciplinata da provvedimenti legislativi straordinari emanati dal governo italiano, in particolare decreti-legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri volti a contenere la diffusione del virus e a garantire la prosecuzione dell'attività sanitaria. Tali provvedimenti prevedevano specifiche sanzioni, inclusa la sospensione dall'esercizio professionale, per i sanitari inadempienti rispetto agli obblighi vaccinali. La materia si colloca al crocevia tra diritto amministrativo, diritto del lavoro pubblico e diritti fondamentali della persona, richiedendo una delicata mediazione tra esigenze di tutela della salute pubblica e garanzie dei diritti individuali.

La questione giuridica

Il nodo cruciale che il TAR ha dovuto affrontare riguardava la propria giurisdizione sul ricorso: era cioè competente a conoscere della controversia relativa alla sospensione dall'esercizio professionale di un sanitario per inosservanza dell'obbligo vaccinale, oppure la questione rientrava nella competenza di un diverso giudice, ordinario o speciale. La questione investiva il confine tra contenzioso amministrativo, vertenze di diritto del lavoro e potenziali aspetti di diritto costituzionale e civile connessi ai diritti fondamentali e alla libertà personale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso non rientrasse nella sua sfera di competenza giurisdizionale, accertando quindi il difetto di giurisdizione. La valutazione è stata condotta secondo i criteri riconosciuti dalla giurisprudenza amministrativa in materia di riparto della giurisdizione. Il collegio ha considerato che la controversia, per le sue caratteristiche sostanziali e le questioni di diritto sottese, dovesse essere sottoposta al giudizio di una diversa autorità giudiziaria, più appropriata a valutare gli aspetti specifici della causa. Questa conclusione riflette la complessità dei profili giuridici in gioco, che travalicavano la tradizionale dimensione del contenzioso sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ordinando conseguentemente il rigetto del ricorso. Il provvedimento ha comportato l'estinzione del giudizio innanzi al tribunale amministrativo e ha implicito il rinvio delle questioni controverse verso la sede giudiziaria reputata competente, generalmente la magistratura ordinaria. Tale esito processuale non ha risolto nel merito la controversia, bensì ha individuato il giudice corretto dinanzi al quale portare le proprie doglianze.

Massima

Il ricorso avverso il provvedimento amministrativo di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per inosservanza dell'obbligo vaccinale rientra nella giurisdizione della magistratura ordinaria e non in quella del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'annullamento
- della delibera di sospensione n. 7 del 24.05.2022 dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Lodi di immediata sospensione dalla professione di medico veterinario, ai sensi del d.l. n. 172/2021 e dell’art. 4 d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
- del d.l. n. 44/2021 e successive modifiche;
- del d.l. n. 172/2021;
- della nota del Ministero della Salute del 24.03.2022;
nonché, per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Faustino De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi;
Viste le richieste di passaggio in decisione della causa senza discussione depositate il 4-10-2023 dal patrocinio dell’Ordine dei Medici e il 18-10-2023 da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per il Ministero resistente i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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