Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—DICHIARA CESSATA MAT
Sentenza n. 202302528/2023
4f/m - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate in ordine all'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n.34/2020, Prot. -OMISSIS-, presentata in favore del lavoratore -OMISSIS- in data 24.06.2020, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alla summenzionata istanza e per la condanna delle amministrazioni a concludere il procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo, non superiore a 30 giorni, con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana, n. 2; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e udito l’avvocato dello Stato come specificato nel verbale; 1. In data 24.06.2020 è stata inoltrata, in favore del sig. -OMISSIS-, istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (Prot. -OMISSIS-), per la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato domestico. 2. Lamenta il ricorrente che, dopo le integrazioni documentali inviate nell’ottobre 2021 su richiesta dell’amministrazione, non sarebbe poi stato convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. In data 29.11.2022, pertanto, ha formalmente diffidato la Prefettura di Milano a concludere il procedimento. 3. Perdurando l’inerzia dell’amministrazione e ritenendo ormai spirato il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento, il ricorrente ha adito questo Tribunale per chiedere che venisse accertata l’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione e, conseguentemente, che fosse ordinato a quest’ultima di provvedere in relazione all’istanza suddetta entro un termine da assegnarsi giudizialmente, con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale protrarsi dell’inadempimento. 4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con atto solo formale. 5. Con memoria depositata il 18.10.2023, il ricorrente ha dato atto di essere stato convocato con il datore di lavoro dalla Prefettura di Milano per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a fronte dell’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione. 6. Alla camera di consiglio del 25.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 7. Preso atto di quanto sopra, il giudizio deve essere definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.; quanto alle spese di lite, le stesse possono essere compensate in ragione della natura della controversia e tenuto conto del notevole carico di lavoro dell’Ufficio preposto alla trattazione delle pratiche. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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