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Sentenza n. 202302528/2023

Sentenza n. 202302528/2023

4F/M - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302528/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore straniero aveva presentato in data 24 giugno 2020 una istanza di emersione dal lavoro irregolare presso la Prefettura di Milano, al fine di regolarizzare una situazione di lavoro domestico in nero e sottoscrivere un regolare contratto di soggiorno. L'amministrazione aveva richiesto integrazioni documentali che il ricorrente aveva puntualmente fornito nell'ottobre 2021, ma dopo tale data l'amministrazione aveva mantenuto un completo silenzio, omettendo di convocare il lavoratore e il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nei termini legali previsti. Trascorso considerevolmente il termine di centottanta giorni stabilito dalla legge per la conclusione del procedimento di emersione, il ricorrente aveva formalmente diffidato la Prefettura il 29 novembre 2022 ad adempiere al proprio obbligo, ma persisteva l'inerzia amministrativa. Dinanzi al perdurare dell'inadempimento, il ricorrente aveva deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'imposizione coattiva di un termine entro cui l'amministrazione dovesse concludere il procedimento.

Il quadro normativo

La materia dell'emersione dal lavoro irregolare è stata disciplinata dall'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito in legge, il quale ha previsto uno specifico procedimento mediante il quale i lavoratori stranieri in situazione irregolare potessero regolarizzare la loro posizione lavorativa. Il procedimento prevede l'emanazione di un provvedimento amministrativo entro un termine massimo di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, al termine del quale il lavoratore e il datore di lavoro devono essere convocati per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Le amministrazioni competenti, in primo luogo la Prefettura territorialmente competente, sono obbligate a concludere il procedimento entro il termine fissato dalla legge, pena l'illegittimità del silenzio-inadempimento. Il Codice del Processo Amministrativo consente al ricorrente di impugnare il silenzio omissivo dinanzi al giudice amministrativo e di ottenere, ove accertata l'illegittimità, l'imposizione di un termine certo entro cui l'amministrazione deve adempiere.

La questione giuridica

Il punto controverso era se l'amministrazione avesse commesso un comportamento illegittimo omettendo di concludere il procedimento di emersione entro il termine di centottanta giorni stabilito dalla legge, e conseguentemente se il giudice amministrativo avesse il potere di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine giudizialmente assegnato. In secondo luogo si poneva la questione della rilevanza della tardiva convocazione del ricorrente dopo l'instaurazione del giudizio, ovvero se un adempimento sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso eliminasse la necessità di una pronuncia giudiziale di condanna. La controversia toccava aspetti delicati relativi ai diritti dei lavoratori migranti e alla responsabilità amministrativa nel rispetto dei termini procedimentali, nonché alla natura della cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto innanzitutto che la persistente inerzia amministrativa nel procedimento di emersione costituisse effettivamente un comportamento illegittimo, poiché la legge fissava un termine perentorio di centottanta giorni per la conclusione del procedimento e l'amministrazione aveva ingiustificatamente omesso di adempiere. Tuttavia, il tribunale ha preso atto della circostanza rilevante che, nel corso del giudizio, il ricorrente era stato convocato con il datore di lavoro dalla Prefettura di Milano per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, con conseguente adempimento dell'obbligo che costituiva l'oggetto della controversia. Dinanzi a tale adempimento tardivo ma comunque intervenuto, il collegio ha ritenuto opportuno dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Codice del Processo Amministrativo, secondo il quale il giudizio deve essere estinto quando viene meno l'interesse al ricorso a causa della sopravvenuta modifica della situazione fattuale. Per quanto riguarda le spese di lite, il tribunale ha disposto la compensazione, considerando sia la natura della controversia che il notevole carico di lavoro dell'ufficio amministrativo preposto al trattamento delle pratiche di emersione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, estinguendo il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla condanna dell'amministrazione. Tale dichiarazione comporta che il giudice non ha ritenuto necessario condannare formalmente l'amministrazione perché l'adempimento era stato ormai realizzato. Le spese sono state compensate tra le parti, con il risultato che ciascuna ha dovuto sostenere le proprie spese legali senza rimborso da parte dell'altra. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione del provvedimento secondo le modalità ordinarie.

Massima

La cessazione della materia del contendere opera nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento amministrativo quando l'amministrazione adempia all'obbligazione che costituiva l'oggetto della controversia dopo l'instaurazione del processo, pur se con grave ritardo rispetto ai termini legalmente previsti, eliminando così l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia giudiziale di condanna, ferma restando la facoltà del giudice di valutare la compensazione delle spese processualmente considerando l'illegittimità del pregresso comportamento omissivo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate in ordine all'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n.34/2020, Prot. -OMISSIS-, presentata in favore del lavoratore -OMISSIS- in data 24.06.2020, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alla summenzionata istanza e per la condanna delle amministrazioni a concludere il procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo, non superiore a 30 giorni, con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana, n. 2;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e udito l’avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
1. In data 24.06.2020 è stata inoltrata, in favore del sig. -OMISSIS-, istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (Prot. -OMISSIS-), per la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato domestico.
2. Lamenta il ricorrente che, dopo le integrazioni documentali inviate nell’ottobre 2021 su richiesta dell’amministrazione, non sarebbe poi stato convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. In data 29.11.2022, pertanto, ha formalmente diffidato la Prefettura di Milano a concludere il procedimento.
3. Perdurando l’inerzia dell’amministrazione e ritenendo ormai spirato il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento, il ricorrente ha adito questo Tribunale per chiedere che venisse accertata l’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione e, conseguentemente, che fosse ordinato a quest’ultima di provvedere in relazione all’istanza suddetta entro un termine da assegnarsi giudizialmente, con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale protrarsi dell’inadempimento.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con atto solo formale.
5. Con memoria depositata il 18.10.2023, il ricorrente ha dato atto di essere stato convocato con il datore di lavoro dalla Prefettura di Milano per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a fronte dell’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione.
6. Alla camera di consiglio del 25.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preso atto di quanto sopra, il giudizio deve essere definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.; quanto alle spese di lite, le stesse possono essere compensate in ragione della natura della controversia e tenuto conto del notevole carico di lavoro dell’Ufficio preposto alla trattazione delle pratiche.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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