Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—DICHIARA CESSATA MAT
Sentenza n. 202302524/2023
4f/m - Vigili Del Fuoco - Istanza Di Riesame Assegnazione Temporanea - Silenzio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato all'Amministrazione resistente sull'istanza di riesame della domanda di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001 presentata dal ricorrente, nonché per la conseguente condanna della stessa all’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi. sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1. Il signor -OMISSIS-, dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Comando VV.F di -OMISSIS-, ha presentato in data 27.09.2022 domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comando VV.F di -OMISSIS-o, comunque, presso altra sede della Regione Campania. 2. Dopo un primo decreto di rigetto della domanda di trasferimento temporaneo dovuta all’insussistenza di un posto vacante e disponibile nella qualifica di “Direttivo”, con nota del 23.05.2023 il ricorrente ha formulato istanza di riesame, attesa la carenza di unità palesatasi alla data del 1.02.2023 nella sovrapponibile qualifica di Direttivo “Aggiunto”. 3. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha adito questo Tribunale denunciando l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione e chiedendo la condanna della stessa a concludere il procedimento con un provvedimento finale espresso entro il termine di trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. 4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al gravame con atto di mero stile. 5. Con memoria del 29.09.2023, il ricorrente ha dato atto che l’amministrazione resistente si è pronunciata sulla domanda di riesame con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.09.2023, confermativo del diniego già adottato con D.M. n.55373 del 10.10.2022, e ha chiesto conseguentemente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere – riservandosi di impugnare il nuovo provvedimento – con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio e compensi professionali da distrarsi. 6. Alla camera di consiglio del 25.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 7. Preso atto di quanto rappresentato dal difensore di parte ricorrente, il giudizio deve essere definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.; le spese possono essere compensate stante la natura della controversia, disponendosi tuttavia la rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente da distrarsi a favore dell’avvocato anticipatario. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite; dispone la rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente da distrarsi a favore dell’avvocato anticipatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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