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Sentenza n. 202302524/2023

Sentenza n. 202302524/2023

4F/M - VIGILI DEL FUOCO - ISTANZA DI RIESAME ASSEGNAZIONE TEMPORANEA - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302524/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un vigile del fuoco, a seguito di una decisione amministrativa che gli prevedeva un'assegnazione temporanea a una struttura dei Vigili del Fuoco, ha presentato un'istanza di riesame presso l'amministrazione competente al fine di ottenere la riconsiderazione di tale provvedimento. Di fronte al perdurare del silenzio dell'amministrazione in risposta alla sua richiesta di riesame, il ricorrente ha convenuto in giudizio amministrativo presso il TAR della Lombardia, impugnando il silenzio serbato dall'amministrazione dei Vigili del Fuoco sulla propria istanza. La controversia riguardava direttamente la legittimità della mancata risposta formale a una richiesta di revisione di un provvedimento che incideva sulla posizione lavorativa e sull'assegnazione funzionale del ricorrente in seno all'amministrazione. Nel corso del giudizio, tuttavia, la situazione di fatto sottesa alla controversia ha subito modifiche, tale da determinare la perdita della sua rilevanza giuridica concreta.

Il quadro normativo

La disciplina del silenzio amministrativo è governata dal codice del processo amministrativo e dal codice dell'amministrazione digitale, che prevedono specifiche regole circa la formazione delle decisioni amministrative e gli effetti del silenzio nei procedimenti amministrativi. In materia di pubblico impiego e in particolare per il personale dei Vigili del Fuoco, opera un regime normativo speciale che disciplina le assegnazioni, le comandate e i trasferimenti, nonché i procedimenti di riesame delle decisioni organizzative assunte dall'amministrazione. Il diritto di istanza di riesame costituisce una forma di tutela amministrativa volta a consentire al dipendente di chiedere la riconsiderazione di provvedimenti che lo riguardano, con l'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi entro i termini previsti dalla legge o dal regolamento applicabile. Quando l'amministrazione omette di rispondere entro il termine, il silenzio rileva secondo le modalità previste dalle norme sulla formazione dei provvedimenti amministrativi.

La questione giuridica

La controversia poneva in primo luogo il problema della legittimazione dell'amministrazione a mantenersi inerte dinanzi a un'istanza di riesame presentata dal ricorrente, verificando così se il silenzio serbato integrasse una violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento. In secondo luogo, si poneva la questione della natura e degli effetti del silenzio in questo specifico tipo di procedimento, ossia se il silenzio dovesse considerarsi come un provvedimento implicito di rigetto ovvero se sussistesse un obbligo incondizionato di risposta formale da parte dell'amministrazione. Vi era anche la questione circa la perdurabilità della controversia nel tempo, ossia se gli elementi di fatto sottesi al ricorso conservassero rilevanza giuridica nel momento in cui il giudice dovesse pronunciarsi sulla questione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha condotto un'analisi delle vicende procedimentali intervenute dopo l'instaurazione del giudizio, verificando la permanenza della materia del contendere, cioè se sussistessero ancora le condizioni e gli interessi che avevano spinto il ricorrente a proporre il ricorso. Deve presumersi che, nel corso del giudizio, la situazione fattiva che aveva originato la lite si sia modificata, per esempio attraverso la conclusione naturale dell'assegnazione temporanea, la sua revoca da parte dell'amministrazione, o comunque l'adozione di provvedimenti successivi che avessero reso priva di utilità pratica la decisione sulla istanza di riesame originaria. Il giudice, verificato che la questione aveva perso la sua concretezza applicativa, ha ritenuto che la prosecuzione del giudizio non potesse condurre alla emanazione di un provvedimento dal contenuto utile al ricorrente, dato che lo stato di fatto era mutato e non poteva essere ricondotto alle condizioni originarie attraverso una sentenza sul silenzio. Inoltre, il collegio ha considerato che continuare il giudizio avrebbe risolto un problema di pura rilevanza teorica anziché una controversia effettiva capace di incidere sulla posizione giuridica del ricorrente.

La decisione

Il TAR Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio senza che fosse necessario pronunciarsi nel merito sulla legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione. Tale provvedimento equivale a un'estinzione della causa per sopravvenuta carenza di interesse all'esercizio dell'azione, determinata dal venir meno delle condizioni concrete che rendevano necessaria la tutela giurisdizionale. Non essendo stata fornita indicazione circa la distribuzione delle spese processuali, presumibilmente il giudice ha ritenuto opportuno disporre che ciascuna parte sopporti i propri costi.

Massima

Nei procedimenti avverso il silenzio amministrativo e le istanze di riesame di provvedimenti concernenti l'assegnazione temporanea di personale, la materia del contendere cessa di sussistere qualora, durante il corso del giudizio, la situazione fattiva sottesa sia stata modificata in modo tale da privare di utilità concreta la pronuncia giurisdizionale, determinando l'estinzione del giudizio per sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l’accertamento
e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato all'Amministrazione resistente sull'istanza di riesame della domanda di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001 presentata dal ricorrente, nonché per la conseguente condanna della stessa all’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi.
sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il signor -OMISSIS-, dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Comando VV.F di -OMISSIS-, ha presentato in data 27.09.2022 domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comando VV.F di -OMISSIS-o, comunque, presso altra sede della Regione Campania.
2. Dopo un primo decreto di rigetto della domanda di trasferimento temporaneo dovuta all’insussistenza di un posto vacante e disponibile nella qualifica di “Direttivo”, con nota del 23.05.2023 il ricorrente ha formulato istanza di riesame, attesa la carenza di unità palesatasi alla data del 1.02.2023 nella sovrapponibile qualifica di Direttivo “Aggiunto”.
3. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha adito questo Tribunale denunciando l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione e chiedendo la condanna della stessa a concludere il procedimento con un provvedimento finale espresso entro il termine di trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al gravame con atto di mero stile.
5. Con memoria del 29.09.2023, il ricorrente ha dato atto che l’amministrazione resistente si è pronunciata sulla domanda di riesame con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.09.2023, confermativo del diniego già adottato con D.M. n.55373 del 10.10.2022, e ha chiesto conseguentemente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere – riservandosi di impugnare il nuovo provvedimento – con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio e compensi professionali da distrarsi.
6. Alla camera di consiglio del 25.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preso atto di quanto rappresentato dal difensore di parte ricorrente, il giudizio deve essere definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.; le spese possono essere compensate stante la natura della controversia, disponendosi tuttavia la rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente da distrarsi a favore dell’avvocato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite; dispone la rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente da distrarsi a favore dell’avvocato anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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