Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202302504/2023
4h - Guardia Di Finanza - Sanzione Disciplinare - Rimozione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'annullamento - della determinazione n.-OMISSIS-del 22.11.2022 del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale - Ufficio Personale emessa in data 22.11.2022, notificata in data 29.11.2022, con la quale “l'Appuntato scelto (sospeso precauzionalmente dall'impiego) -OMISSIS-perde il grado per rimozione ed è posto a disposizione del Centro Documentale (Già Distretto Militare) competente nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere, ai soli fini giuridici, dal 19 novembre 2021” nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e/o consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 248 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carpani e Giuseppe Sassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Nord Occidentale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza- Comando Interregionale Italia Nord Occidentale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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