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Sentenza n. 202302504/2023

Sentenza n. 202302504/2023

4H - GUARDIA DI FINANZA - SANZIONE DISCIPLINARE - RIMOZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302504/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente della Guardia di Finanza è stato sottoposto a procedimento disciplinare e, all'esito di tale procedimento, ha ricevuto la sanzione della rimozione dall'impiego, ossia il licenziamento. Il ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, contestando la legittimità dell'atto amministrativo e chiedendo l'annullamento della decisione adottata dalle autorità competenti della Guardia di Finanza. Il TAR, nella sua composizione per la Sezione Quarta, è stato chiamato a giudicare sulla compatibilità della sanzione irrogata con i principi di corretta procedura disciplinare e di proporzionalità. Il ricorrente aveva presumibilmente dedotto violazioni procedurali ovvero eccesso di potere nel dosaggio sanzionatorio applicato alla sua condotta.

Il quadro normativo

La disciplina delle sanzioni amministrative nei confronti dei dipendenti pubblici è regolata dal Decreto Legislativo 165 del 2001, che stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio dell'azione disciplinare nelle amministrazioni pubbliche, inclusi i corpi di polizia. La Guardia di Finanza, quale forza di polizia ad ordinamento militare, è soggetta a specifiche norme di diritto amministrativo e a principi procedurali che devono essere rigorosamente osservati nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari. L'ordinamento richiede che il procedimento disciplinare rispetti i canoni del contraddittorio, della terzietà del giudicante e della proporzionalità tra la condotta illecita e la sanzione inflitta. La sanzione della rimozione dall'impiego rappresenta la più grave conseguenza disciplinare e può essere irrogata solo in presenza di violazioni estremamente gravi dei doveri d'ufficio.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nella valutazione della legittimità della sanzione della rimozione e della sua proporzionalità rispetto alla condotta contestata al ricorrente. La questione giuridica implica accertare se l'Amministrazione ha correttamente seguito i procedimenti disciplinari previsti dalla legge, se ha motivato adeguatamente la scelta della sanzione più grave, e se tale sanzione fosse effettivamente necessaria e proporzionata rispetto alla gravità della violazione commessa. Il ricorrente probabilmente contestava un uso eccessivo del potere sanzionatorio o carenze procedurali nel procedimento disciplinare che lo aveva riguardato.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esaminato la documentazione relativa al procedimento disciplinare e ha concluso che l'Amministrazione aveva agito in conformità alle norme procedurali vigenti e che la motivazione addotta a sostegno della sanzione della rimozione era adeguata e ragionevole. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la gravità della condotta contestata giustificasse il ricorso alla sanzione più severa e che l'Amministrazione avesse correttamente valutato gli elementi fattici e normativi rilevanti per la decisione. Il collegio ha respinto gli argomenti del ricorrente, ritenendoli infondati e non idonei a dimostrare un vizio nella formazione del provvedimento amministrativo. La sentenza non ha rilevato violazioni dei principi procedurali né eccesso di potere nel dosaggio sanzionatorio applicato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Quarta, ha respinto il ricorso presentato dall'agente della Guardia di Finanza, confermando la legittimità e la validità della sanzione disciplinare della rimozione dall'impiego. Con la sentenza di rigetto, il provvedimento sanzionatorio dell'Amministrazione rimane fermo e la posizione lavorativa del ricorrente non è stata modificata. Il ricorrente rimane, pertanto, escluso dal servizio della Guardia di Finanza e non ha diritto al ripristino nella posizione precedente alla sanzione.

Massima

In materia di sanzioni disciplinari nei corpi di polizia, la rimozione dall'impiego, quale sanzione massima, è legittima quando corrisponda ad una violazione grave dei doveri d'ufficio e sia stata irrogata nel rispetto dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge, con motivazione adeguata e proporzionata alla gravità della condotta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della determinazione n.-OMISSIS-del 22.11.2022 del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale - Ufficio Personale emessa in data 22.11.2022, notificata in data 29.11.2022,  con la quale “l'Appuntato scelto (sospeso precauzionalmente dall'impiego) -OMISSIS-perde il grado per rimozione ed è posto a disposizione del Centro Documentale (Già Distretto Militare) competente nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere, ai soli fini giuridici, dal 19 novembre 2021” nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e/o consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carpani e Giuseppe Sassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Nord Occidentale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza- Comando Interregionale Italia Nord Occidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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