Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202302503/2023
4a - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Trasporto Sanitario Secondario - Lotto N. 3 - Aggiudicazione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’annullamento sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti: - quanto alla domanda di accesso agli atti, delle note del 9 e del 13 marzo 2023, trasmesse tramite il portale “Sintel”, con cui l’A.S.S.T. della Valle Olona ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente con riferimento alla gara “Servizio di trasporto sanitario secondario occorrente all’Asst della Valle Olona presso i PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno”, Lotto 3; - conseguentemente per sentire ordinare all’A.S.S.T. della Valle Olona di accogliere l’istanza di accesso agli atti e esibire l’ulteriore documentazione richiesta, quali l’offerta tecnica e la giustificazione della congruità del prezzo presentata dalla controinteressata Soc. Coop. Soc. Inter S.O.S., nonché i provvedimenti di proroga del precedente contratto a favore del medesimo operatore economico; - quanto alla domanda impugnatoria, di annullamento degli atti della gara “Servizio di trasporto sanitario secondario occorrente all’Asst della Valle Olona presso i PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno”, Lotto 3, e in particolare il provvedimento di aggiudicazione della gara di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 17 febbraio 2023 (e lettera di accompagnamento del 20 febbraio 2023) comunicato alla ricorrente a mezzo p.e.c. il 21 febbraio 2023; - degli ulteriori atti presupposti e connessi, quali, i verbali delle sedute pubbliche del 9 dicembre 2021, 23 febbraio 2022, 25 maggio 2022, i verbali della Commissione giudicatrice del 18 marzo 2022, 9 maggio 2022, il verbale del procedimento di verifica dell’anomalia del 27 gennaio 2023; - per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato tra la Stazione appaltante e la controinteressata Soc. Coop. Soc. Inter S.O.S., dichiarando il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e dunque nel contratto di appalto e, nell’ipotesi in cui il subentro dovesse avvenire quando l’appalto avesse già avuto un principio di esecuzione, condannare la Stazione appaltante a risarcire il danno subito dalla ricorrente nella misura di € 3.000,00 per ogni mese di esecuzione da parte della Soc. Coop. Soc. Inter S.O.S. o di altro operatore economico. sul ricorso numero di registro generale 583 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da - Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate O.D.V., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello e Simona Viola ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Serbelloni n. 7; - l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – A.S.S.T. della Valle Olona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Vittoria Luciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16; - Società Cooperativa Sociale Inter S.O.S. Pubblica Assistenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Carleo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.S.T. della Valle Olona e di Società Cooperativa Sociale Inter S.O.S. Pubblica Assistenza; Vista l’ordinanza n. 1370/2023 con cui è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda formulata dalla ricorrente Croce Rossa Italiana - Comitato di Gallarate O.D.V., ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.; Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dal difensore della A.S.S.T. della Valle Olona; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, i difensori della parte ricorrente e della controinteressata, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe; respinge altresì la domanda di risarcimento del danno. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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