4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SECONDARIO - LOTTO N. 3 - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302503/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda una gara di appalto indetta dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario presso i presidi ospedalieri di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, con particolare riferimento al Lotto 3. La Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate, in qualità di operatore economico partecipante alla gara, ha presentato ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione che ha assegnato la gara alla Società Cooperativa Sociale Inter S.O.S. Pubblica Assistenza, mediante la deliberazione del Direttore Generale numero 135 del 17 febbraio 2023, comunicata alla ricorrente il 21 febbraio 2023. Oltre all'impugnazione dell'aggiudicazione, la ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti della procedura di gara, lamentando che la Stazione appaltante aveva accolto solo parzialmente la sua istanza con le note dell'ASST trasversale per la Lombardia risalenti al 9 e 13 marzo 2023. La ricorrente ha inoltre sottoposto all'attenzione del giudice una serie di atti suppletivi e connessi alla gara, quali i verbali delle sedute pubbliche del procedimento e i verbali della Commissione giudicatrice, oltre al verbale di verifica dell'anomalia riscontrata in una delle offerte. La pretesa della ricorrente era articolata e ampia: oltre all'ordine di esibizione della documentazione trattenuta, chiedeva l'annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale e il subentro nella aggiudicazione, con contestuale condanna al risarcimento di un danno quantificato in tremila euro per ogni mese di mancata esecuzione da parte della ricorrente.
Il quadro normativo
La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e dalle norme della legge sugli appalti, nonché dai principi generali del diritto amministrativo in materia di trasparenza, correttezza procedimentale e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il diritto di accesso agli atti della gara è garantito dai principi costituzionali e dalle normative sul procedimento amministrativo, che prevedono che i partecipanti a una procedura di gara possono accedere agli atti rilevanti per comprendere il procedimento e verificare la correttezza della procedura stessa. Nel caso specifico è rilevante anche la legislazione che disciplina le procedure di gara nel settore del trasporto sanitario e i controlli sulla congruità dei prezzi offerti. La ricorrente ha posto in discussione tanto la legittimità della decisione di accoglimento parziale della istanza di accesso agli atti quanto la regolarità dell'intera procedura di aggiudicazione, invocando principi di trasparenza, parità di trattamento fra gli operatori economici e corretta valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
La questione giuridica
La controversia si articolava su due livelli giuridici distinti e collegati. In primo luogo, vi era la questione della legittimità dell'accoglimento parziale della istanza di accesso agli atti, che la ricorrente contestava ritenendo di avere diritto a consultare l'integrale documentazione della gara, compresi l'offerta tecnica della società aggiudicataria e la relativa giustificazione della congruità del prezzo. In secondo luogo, sottesa alla prima questione, ma con autonoma rilevanza, era la questione della legittimità della intera procedura di aggiudicazione, con riferimento alla valutazione delle offerte, al procedimento di verifica dell'anomalia, e alla regolarità complessiva del procedimento concorsuale. Infine, la ricorrente chiedeva al giudice amministrativo di operare una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il subentro nella aggiudicazione e sul risarcimento dei danni, fondata sulla premessa della illegittimità degli atti della gara. La complessità della questione risiedeva nella necessità di coordinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi con la riservatezza delle offerte economiche e la segretezza richiesta nelle procedure di gara, secondo le linee tracciate dalla giurisprudenza amministrativa.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento cautelare, il Tribunale amministrativo ha emesso un'ordinanza che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda formulata dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate, ai sensi dell'articolo 116 comma 2 del codice del processo amministrativo. Tale ordinanza rappresenta un elemento cruciale per la comprensione della decisione finale. La carenza sopravvenuta di interesse indica che nel corso del procedimento si era verificato un mutamento della situazione di fatto tale da rendere priva di utilità pratica la decisione sulla domanda di accesso agli atti e sulla impugnazione della gara. Ciò potrebbe significare che la procedura di gara è stata superata dagli eventi, oppure che gli atti che la ricorrente intendeva impugnare hanno cessato di produrre effetti a causa dell'intervento di circostanze sopravvenute. Il collegio giudicante, seguendo l'ordinanza suddetta e valutando nel merito le eccezioni sollevate dalle parti convenute, ha ritenuto che i motivi di ricorso non fossero sostenibili anche sotto il profilo della regolarità della procedura di aggiudicazione. La decisione di respingimento è accompagnata dalla compensazione delle spese processuali tra le parti, il che significa che il giudice non ha ravvisato colpa manifesta in capo a nessuna delle parti nel promovimento della controversia.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di respingere sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti, dichiarando conseguentemente inammissibili o infondati tutti i capi della domanda. La ricorrente non otteneva quindi nulla di quanto aveva chiesto: non veniva ordinata l'esibizione della documentazione ritenuta illegittimamente occulta, non veniva annullata la gara né tantomeno la deliberazione di aggiudicazione, non avveniva il subentro nella esecuzione dell'appalto, e non era concesso alcun risarcimento danni. Anche la domanda di risarcimento del danno per il mancato affidamento dell'appalto è stata espressamente respinta dal collegio giudicante. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa e dispone la compensazione delle spese processuali, cosicché ciascuna parte sopporta i propri costi legali.
Massima
La partecipazione a una procedura di gara per l'affidamento di un servizio pubblico non conferisce al partecipante un diritto di accesso irrestretto e senza limiti a tutta la documentazione di gara, rimanendo opponibili ragionevoli limitazioni basate sulla tutela della segretezza delle offerte economiche e sulla necessità di preservare l'equità del procedimento concorsuale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’annullamento sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti: - quanto alla domanda di accesso agli atti, delle note del 9 e del 13 marzo 2023, trasmesse tramite il portale “Sintel”, con cui l’A.S.S.T. della Valle Olona ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente con riferimento alla gara “Servizio di trasporto sanitario secondario occorrente all’Asst della Valle Olona presso i PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno”, Lotto 3; - conseguentemente per sentire ordinare all’A.S.S.T. della Valle Olona di accogliere l’istanza di accesso agli atti e esibire l’ulteriore documentazione richiesta, quali l’offerta tecnica e la giustificazione della congruità del prezzo presentata dalla controinteressata Soc. Coop. Soc. Inter S.O.S., nonché i provvedimenti di proroga del precedente contratto a favore del medesimo operatore economico; - quanto alla domanda impugnatoria, di annullamento degli atti della gara “Servizio di trasporto sanitario secondario occorrente all’Asst della Valle Olona presso i PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno”, Lotto 3, e in particolare il provvedimento di aggiudicazione della gara di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 17 febbraio 2023 (e lettera di accompagnamento del 20 febbraio 2023) comunicato alla ricorrente a mezzo p.e.c. il 21 febbraio 2023; - degli ulteriori atti presupposti e connessi, quali, i verbali delle sedute pubbliche del 9 dicembre 2021, 23 febbraio 2022, 25 maggio 2022, i verbali della Commissione giudicatrice del 18 marzo 2022, 9 maggio 2022, il verbale del procedimento di verifica dell’anomalia del 27 gennaio 2023; - per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato tra la Stazione appaltante e la controinteressata Soc. Coop. Soc. Inter S.O.S., dichiarando il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e dunque nel contratto di appalto e, nell’ipotesi in cui il subentro dovesse avvenire quando l’appalto avesse già avuto un principio di esecuzione, condannare la Stazione appaltante a risarcire il danno subito dalla ricorrente nella misura di € 3.000,00 per ogni mese di esecuzione da parte della Soc. Coop. Soc. Inter S.O.S. o di altro operatore economico. sul ricorso numero di registro generale 583 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da - Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate O.D.V., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello e Simona Viola ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Serbelloni n. 7; - l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – A.S.S.T. della Valle Olona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Vittoria Luciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16; - Società Cooperativa Sociale Inter S.O.S. Pubblica Assistenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Carleo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.S.T. della Valle Olona e di Società Cooperativa Sociale Inter S.O.S. Pubblica Assistenza; Vista l’ordinanza n. 1370/2023 con cui è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda formulata dalla ricorrente Croce Rossa Italiana - Comitato di Gallarate O.D.V., ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.; Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dal difensore della A.S.S.T. della Valle Olona; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, i difensori della parte ricorrente e della controinteressata, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe; respinge altresì la domanda di risarcimento del danno. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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