Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Accolto
Sentenza n. 202302501/2023
4h - Polizia - Istanza Assegnazione Temporanea - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS- del 22/3/2023 recante diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art 42 bis del D. Lgs. n.151/2001. sul ricorso numero di registro generale 811 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giulia Rugolo e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria di replica di parte ricorrente; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.529 del 2023 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica; Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di provvedimento del 23/8/2023 di assegnazione del ricorrente presso la Questura di -OMISSIS- in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale; Vista la memoria di parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Udienza pubblica del 25 ottobre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n.115/2002) da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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