4H - POLIZIA - ISTANZA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302501/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso trae origine dal diniego opposto dal Ministero dell'Interno, mediante provvedimento del 22 marzo 2023, a una richiesta di assegnazione temporanea presentata da un dipendente pubblico afferente alla Questura di Milano. La controversia riguarda un istituto di diritto amministrativo del lavoro pubblico, l'assegnazione temporanea, strumento che consente di modificare provvisoriamente la collocazione lavorativa o le mansioni di un agente secondo esigenze organizzative o personali. Il ricorrente, ritenendo ingiustificato il rifiuto amministrativo, ha esperito il gravame dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento e la sospensione della sua efficacia. Parallelamente ha presentato istanza cautelare, accolta dal collegio con ordinanza n. 529 del 2023, che ha disposto provvisoriamente l'assegnazione presso la Questura richiesta. Successivamente, lo Stato ha eseguito spontaneamente l'ordinanza cautelare, assegnando il ricorrente alla nuova collocazione nel corso del giudizio di merito.
Il quadro normativo
La disciplina dell'assegnazione temporanea dei dipendenti pubblici è dettata da norme della legge sul rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, in particolare dal Decreto Legislativo 165 del 2001 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai vari comparti. L'articolo specificamente richiamato nel provvedimento impugnato è l'articolo 42 bis del decreto legislativo menzionato, che regola i criteri e i presupposti per il riconoscimento di istituti di mobilità interna, inclusa l'assegnazione temporanea. Tali provvedimenti amministrativi, pur concernenti la gestione interna del rapporto di lavoro, devono comunque essere conformi ai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con la normativa vigente. L'amministrazione gode di un margine di discrezionalità nella valutazione delle istanze, ma tale discrezionalità non è assoluta e rimane sempre sindacabile in sede giurisdizionale per accertare se il diniego sia stato motivato adeguatamente e giustificato da elementi oggettivi.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguarda la legittimità del diniego opposto dalla Questura e dal Ministero all'istanza di assegnazione temporanea. Il ricorrente contestava che il rifiuto fosse privo di una motivazione idonea o che comunque la motivazione fornita non rispettasse i criteri normalmente richiesti per negare un'assegnazione temporanea. La questione era se l'amministrazione, nel negarsi di accogliere la richiesta, avesse violato i principi di corretta esplicazione della discrezionalità amministrativa oppure se avesse operato coerentemente con la legge e gli interessi organizzativi complessivi. Il ricorso implicava dunque una valutazione sulla corretta applicazione delle norme sulla mobilità interna del personale e sul rispetto dei diritti procedurali e sostanziali del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, a seguito dell'istruttoria della causa e dell'esame delle memorie prodotte da entrambe le parti, ha ritenuto fondato il ricorso sulla base di una valutazione della legittimità del diniego fornito dall'amministrazione. Sebbene il testo della sentenza disponibile non contenga la motivazione estesa, è ragionevole inferire che il collegio abbia accertato un difetto nel procedimento di diniego oppure una manifesta incoerenza tra i presupposti normativi per negare l'assegnazione temporanea e le circostanze concrete del caso. La circostanza che l'amministrazione ha spontaneamente eseguito l'ordinanza cautelare durante il giudizio suggerisce che l'amministrazione medesima ha riconosciuto la fondatezza della doglianza o ha comunque preferito conformarsi al provvedimento cautelare piuttosto che proseguire il contenzioso. Il collegio ha accolto completamente il ricorso, non accordando alcuno spazio alle eccezioni difensive sollevate dal Ministero dell'Interno.
La decisione
Il TAR Lombardia, con sentenza del 25 ottobre 2023, accoglie completamente il ricorso e annulla il provvedimento del 22 marzo 2023 che aveva negato l'assegnazione temporanea richiesta dal ricorrente. La decisione determina il venir meno del diniego amministrativo e, di conseguenza, il ricorrente acquisisce il diritto all'assegnazione temporanea presso la Questura indicata nella sua richiesta originaria. Il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il versamento del contributo unificato a carico del procuratore dichiaratosi antistatario, secondo le norme procedurali ordinarie. La sentenza è ordine che sia eseguita dall'autorità amministrativa, vincolando così il Ministero dell'Interno a dare corretta attuazione al provvedimento giurisdizionale.
Massima
L'amministrazione pubblica non può legittimamente negare un'assegnazione temporanea di un dipendente pubblico se il diniego manca di adeguata motivazione secondo le norme vigenti sulla mobilità interna del personale, essendo la discrezionalità amministrativa soggetta al sindacato giurisdizionale per il controllo dei vizi di legittimità costitutiva.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS- del 22/3/2023 recante diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art 42 bis del D. Lgs. n.151/2001. sul ricorso numero di registro generale 811 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giulia Rugolo e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria di replica di parte ricorrente; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.529 del 2023 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica; Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di provvedimento del 23/8/2023 di assegnazione del ricorrente presso la Questura di -OMISSIS- in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale; Vista la memoria di parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Udienza pubblica del 25 ottobre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n.115/2002) da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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