Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202302483/2023

4h - Guardia Di Finanza - Aspettativa Per Infermità Temporanea - Mancato Riconoscimento Della Dipendenza Da Causa Di Servizio - Ricorso Gerarchico - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Silvia Torraca,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
1) quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione prot. -OMISSIS- in data 05.05.2021 del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, notificata in data 17.06.2021, recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS-, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento alla Relazione Illustrativa del Comandante Regionale Lombardia richiamata nel provvedimento;
- della determinazione prot. n. -OMISSIS- in data 06.10.2018 del Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, notificata al ricorrente in data 15.01.2021;
- in via di subordine, dell'art. 39 comma 4 D.P.R. 16.04.2009 n. 51;
nonché di ogni atto ad essi preordinato, consequenziale o comunque connesso.
2) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione prot. -OMISSIS- in data 05.05.2021 del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, notificata in data 17.06.2021 recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS-, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento alla Relazione Illustrativa del Comandante Regionale Lombardia richiamata nel provvedimento;
- della determinazione prot. n. -OMISSIS- in data 06.10.2018 del Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, notificata al ricorrente in data 15.01.2021;
- in via di subordine, dell'art. 39 comma 4 D.P.R. 16.04.2009 n. 51;
nonché di ogni atto ad essi preordinato, consequenziale o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Carù e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale - Milano, Guardia di Finanza - Comando Regionale Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliati ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale - Milano e della Guardia di Finanza - Comando Regionale Lombardia;
Vista la memoria del 26.05.2023 con la quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sul presupposto del sopravvenuto riconoscimento del bene della vita perseguito con l’odierno ricorso, per effetto della determinazione n. -OMISSIS- assunta nelle more del giudizio dal Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash