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Sentenza n. 202302483/2023

Sentenza n. 202302483/2023

4H - GUARDIA DI FINANZA - ASPETTATIVA PER INFERMITÀ TEMPORANEA - MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302483/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha proposto ricorso al TAR Lombardia contro i provvedimenti del Comando Regionale della Guardia di Finanza, in particolare contro una determinazione del 6 ottobre 2018 e contro il successivo rigetto del ricorso gerarchico pronunciato il 5 maggio 2021 dal Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale. Nel corso del giudizio amministrativo, pendente dal 2021, il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha adottato una nuova determinazione che ha riconosciuto il bene della vita perseguito dal ricorrente, eliminando così la ragione fondamentale del contendere. Di fronte a tale sviluppo, la parte ricorrente ha presentato memoria chiedendo al tribunale di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva infine riconosciuto quanto era stato contestato. La questione è stata discussa in camera di consiglio il 25 ottobre 2023 dinanzi al collegio formato da Nunziata (Presidente), De Vita (Consigliere) e Torraca (Referendario Estensore).

Il quadro normativo

La controversia rientra nella sfera della giustizia amministrativa e tocca principi fondamentali del diritto processuale amministrativo, in particolare gli articoli 35 comma 1 lettera c e 85 comma 9 del Codice del Processo Amministrativo, che disciplinano le cause di improcedibilità dei ricorsi. Rilevante è anche l'art. 39 comma 4 del DPR 16 aprile 2009 n. 51, invocato in via subordinaria dal ricorrente, che riguarda la materia dei provvedimenti della Guardia di Finanza. Il diritto amministrativo italiano prevede che quando l'amministrazione riconosce il bene della vita dedotto nel ricorso, viene meno l'interesse alla decisione sulla legittimità del provvedimento precedente, poiché la parte ha già ottenuto quanto richiedeva.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la proseguibilità del giudizio amministrativo dopo che l'amministrazione aveva adottato un provvedimento conforme alle pretese del ricorrente. La questione comportava l'applicazione della dottrina della cessazione della materia del contendere, per la quale viene meno il presupposto essenziale dell'interesse ad agire quando il bene della vita richiesto è stato riconosciuto nel corso del processo. Occorreva verificare se il ricorrente conservasse ancora un interesse concreto e attuale alla decisione su provvedimenti che non lo pregiudicavano più, dal momento che la situazione di fatto era stata modificata a suo favore dall'amministrazione stessa.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo ha riconosciuto come fondato il rilievo relativo alla sopravvenuta carenza di interesse, conforme alla giurisprudenza consolidata in materia di cessazione della materia del contendere. Il collegio ha valutato che il riconoscimento del bene della vita da parte del Comando Regionale della Guardia di Finanza, avvenuto durante il corso del giudizio, aveva modificato sostanzialmente la situazione controversa, eliminando il pregiudizio concreto e l'interesse attuale del ricorrente alla decisione sulla legittimità dei precedenti provvedimenti. Di conseguenza, il presupposto fondamentale per la prosecuzione del giudizio, vale a dire l'interesse ad agire, veniva a mancare, rendendo il ricorso inammissibile dal punto di vista logico e procedurale. La sentenza ha quindi accolto implicitamente la linea argomentativa del ricorrente, che aveva chiesto la dichiarazione di cessazione della materia della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui in caso di cessazione della materia del contendere non vi è generalmente soccombenza da cui far derivare la condanna alle spese. La sentenza è immediatamente esecutiva e obbliga l'autorità amministrativa a dare ad essa esecuzione. Per quanto riguarda la riservatezza, il collegio ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a rivelare condizioni di salute, applicando le norme sulla privacy del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Massima

Qualora l'amministrazione riconosce il bene della vita dedotto nel ricorso durante il corso del giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poiché viene meno il pregiudizio concreto che legittimava la richiesta di tutela giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Silvia Torraca,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
1) quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione prot. -OMISSIS- in data 05.05.2021 del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, notificata in data 17.06.2021, recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS-, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento alla Relazione Illustrativa del Comandante Regionale Lombardia richiamata nel provvedimento;
- della determinazione prot. n. -OMISSIS- in data 06.10.2018 del Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, notificata al ricorrente in data 15.01.2021;
- in via di subordine, dell'art. 39 comma 4 D.P.R. 16.04.2009 n. 51;
nonché di ogni atto ad essi preordinato, consequenziale o comunque connesso.
2) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione prot. -OMISSIS- in data 05.05.2021 del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, notificata in data 17.06.2021 recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS-, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento alla Relazione Illustrativa del Comandante Regionale Lombardia richiamata nel provvedimento;
- della determinazione prot. n. -OMISSIS- in data 06.10.2018 del Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, notificata al ricorrente in data 15.01.2021;
- in via di subordine, dell'art. 39 comma 4 D.P.R. 16.04.2009 n. 51;
nonché di ogni atto ad essi preordinato, consequenziale o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Carù e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale - Milano, Guardia di Finanza - Comando Regionale Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliati ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale - Milano e della Guardia di Finanza - Comando Regionale Lombardia;
Vista la memoria del 26.05.2023 con la quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sul presupposto del sopravvenuto riconoscimento del bene della vita perseguito con l’odierno ricorso, per effetto della determinazione n. -OMISSIS- assunta nelle more del giudizio dal Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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