Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202300246/2023

4h/r - Polizia Penitenziaria - Concorso Interno - Istanza Indicazione Sede Di Assegnazione - Silenzio

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull’istanza presentata in data 17.1.2022 volta a chiedere l’indicazione della sede di prima assegnazione al termine del corso di formazione per il ruolo di sovrintendente;
sul ricorso numero di registro generale 2968 del 2022, proposto da
Antonio Bove, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il sig. Antonio Bove – addetto alla casa Circondariale di Monza - ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero della giustizia sull’istanza, presentata in data 17.1.2022, con cui ha chiesto l’indicazione della sede di prima assegnazione al termine del corso di formazione per il ruolo di sovrintendente, lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 27 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Ministero della giustizia ha depositato in giudizio il decreto, adottato in data 14.12.2022, con cui ha riscontrato l’istanza presentata dal sig. Bove, assegnandolo in prima nomina presso la Casa Circondariale di Monza.
Essendo venuta meno l’inerzia dell’amministrazione si deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Per la peculiarità della vicenda le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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