4H/R - POLIZIA PENITENZIARIA - CONCORSO INTERNO - ISTANZA INDICAZIONE SEDE DI ASSEGNAZIONE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300246/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Antonio Bove, all'epoca addetto presso la Casa Circondariale di Monza, ha presentato istanza al Ministero della Giustizia in data 17 gennaio 2022 per richiedere l'indicazione della sede di prima assegnazione al termine del corso di formazione professionale cui era stato ammesso per il ruolo di sovrintendente. Di fronte al persistente silenzio dell'amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (ricorso numero 2968 del 2022) al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia amministrativa. La controversia si inserisce nel contesto della progressione di carriera nel comparto penitenziario, ove la procedura di formazione e di conseguente assegnazione alla sede rappresenta un passaggio fondamentale per il personale che aspira a ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e qualificazione professionale.
Il quadro normativo
La vicenda rientra nella disciplina della trasparenza amministrativa e dei diritti dei cittadini nella relazione con la pubblica amministrazione, principalmente governata dalla legge 7 agosto 1990 numero 241 (Legge sulla trasparenza amministrativa e il diritto di accesso). Tale normativa, nei suoi articoli 1 e 2, prevede che l'amministrazione sia tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro i termini stabiliti e che il silenzio prolungato configuri di per sé un'illegittimità suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. A livello costituzionale, inoltre, trovano applicazione i principi di cui agli articoli 3 (uguaglianza) e 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione), che costituiscono i fondamentali criteri di legittimità dell'azione amministrativa e proteggono i cittadini da comportamenti negligenti e discriminatori da parte della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
Il punto di diritto sotteso alla controversia concerne la legittimità del silenzio amministrativo nel procedimento di assegnazione della sede di prima nomina per il personale che ha completato la formazione per il passaggio a qualifiche superiori. In particolare, si trattava di accertare se il Ministero della Giustizia avesse l'obbligo giuridico di provvedere entro un termine ragionevole ovvero se, al contrario, fosse titolare di un potere discrezionale caratterizzato da elasticità temporale. La questione riveste importanza nel sistema del pubblico impiego, dove la mancata comunicazione della sede assegnativa produce incertezza sul futuro professionale del dipendente e una violazione dei principi di celerità e correttezza amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel prendere in esame la fattispecie, ha considerato l'evoluzione della vicenda nel corso del procedimento giurisdizionale. Particolare rilevanza ha assunto il deposito, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto risalente al 14 dicembre 2022, con il quale l'amministrazione ha finalmente provveduto a riscontrare l'istanza del ricorrente, assegnandolo in prima nomina presso la Casa Circondariale di Monza. Tale circostanza ha determinato l'estinzione della inerzia amministrativa che aveva originato il ricorso, eliminando di fatto l'oggetto della controversia. Sebbene la tardività dell'intervento amministrativo potrebbe teoricamente dar luogo a censure sulla tempestività dell'azione della pubblica amministrazione, il collegio ha ritenuto che la questione della responsabilità precontrattuale fosse eclissata dalla sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, sicché venuta meno l'inerzia che caratterizzava il contendere.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato cessata la materia del contendere in conseguenza dell'intervento del decreto ministeriale che ha esaurito la inerzia amministrativa lamentata. Tale pronuncia, pur non affrontando nel merito la valutazione dell'illegittimità del precedente silenzio, ha estinto la controversia sul presupposto oggettivo del venir meno della situazione fattuale che l'ha generata. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, atteso che il risultato pratico conseguito dal ricorrente, sebbene raggiunto attraverso il ricorso giurisdizionale, ha determinato l'adozione del provvedimento richiesto. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
La cessazione della materia del contendere per intervenuto provvedimento amministrativo che elimina l'inerzia originaria estingue il giudizio dinanzi al TAR, senza necessità di pronunciamento nel merito sulla legittimità del precedente silenzio, anche qualora il provvedimento sia adottato tardivamente durante il procedimento giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull’istanza presentata in data 17.1.2022 volta a chiedere l’indicazione della sede di prima assegnazione al termine del corso di formazione per il ruolo di sovrintendente; sul ricorso numero di registro generale 2968 del 2022, proposto da Antonio Bove, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il sig. Antonio Bove – addetto alla casa Circondariale di Monza - ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero della giustizia sull’istanza, presentata in data 17.1.2022, con cui ha chiesto l’indicazione della sede di prima assegnazione al termine del corso di formazione per il ruolo di sovrintendente, lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza del 27 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il Ministero della giustizia ha depositato in giudizio il decreto, adottato in data 14.12.2022, con cui ha riscontrato l’istanza presentata dal sig. Bove, assegnandolo in prima nomina presso la Casa Circondariale di Monza. Essendo venuta meno l’inerzia dell’amministrazione si deve dichiarare cessata la materia del contendere. Per la peculiarità della vicenda le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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