Sentenza n. 202302450/2023
3i - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore ha presentato al Ministero dell'Interno una istanza in data 18 giugno 2020 finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, facendo ricorso alle disposizioni dell'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020, comunemente noto come decreto Rilancio. Tale istanza, che avrebbe dovuto trovare risposta nell'ambito dei procedimenti amministrativi ordinari, è rimasta inevasa senza che il Ministero si pronunciasse espressamente. A fronte di tale silenzio, il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con ricorso inteso a ottenere l'annullamento della inerzia amministrativa e il riconoscimento dell'obbligo del Ministero di adottare un provvedimento espresso entro un termine perentorio di trenta giorni. Il ricorso è stato depositato nel novembre 2023, a distanza di oltre tre anni dalla presentazione dell'istanza originaria.
Il quadro normativo
La materia dell'emersione dal lavoro sommerso è disciplinata dall'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020, il quale ha previsto specifiche procedure per consentire ai lavoratori di regolarizzare la propria posizione lavorativa. Le norme di diritto amministrativo generale sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione, in particolare quelle relative al silenzio inadempimento e ai diritti procedurali dei ricorrenti, trovano applicazione anche in questo ambito. La giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale in materia di ricorsi contro la Pubblica Amministrazione è stabilita dal Codice del Processo Amministrativo, il quale definisce i presupposti di ricevibilità e le condizioni processuali per la proponibilità dei ricorsi.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la ricevibilità della domanda cautelare e più in generale dell'intero ricorso avanzato dal lavoratore nei confronti del Ministero. Il ricorrente intendeva ottenere il riconoscimento del diritto a una pronuncia espressa e formale da parte dell'amministrazione, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'inerzia pluriennale. La questione rivestiva carattere procedurale e attineva ai termini entro cui era possibile provocare il sindacato della giurisdizione amministrativa nonché alla sussistenza dei presupposti di ricevibilità e ammissibilità dell'impugnazione proposta.
La motivazione del giudice
Sebbene il dispositivo della sentenza non esponga una motivazione articolata e ampia, dalla dichiarazione di irricevibilità si può ragionevolmente desumere che il collegio ha riscontrato un difetto procedurale che precludeva l'accoglimento del ricorso. Questo difetto potrebbe consistere in una preclusione temporale, ossia nel superamento del termine entro il quale la domanda avrebbe dovuto essere presentata, oppure in un vizio nella struttura stessa della domanda ricorsuale. È altresì possibile che il Tribunale abbia ritenuto che la controversia fosse priva di effettivo interesse per il ricorrente al momento del giudizio, vista la notevole distanza temporale tra l'istanza originaria e la proposizione del ricorso. In sede di compensazione delle spese, il collegio ha valutato che la questione non presentava caratteri tali da escludere totalmente la responsabilità della ricorrente parte nella proposizione di una domanda viziata, da cui la compensazione integrale anziché la totale soccombenza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso irricevibile, non procedendo quindi al merito della questione e all'esame dei vizi dedotti circa l'illegittimità del silenzio amministrativo. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata disposta per essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge, con osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, provvedendo all'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelarne la dignità e i diritti secondo il Codice della Privacy italiano e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Massima
L'irricevibilità del ricorso avverso il silenzio su un istanza di emersione dal lavoro irregolare può essere dichiarata quando sussistono vizi processuali sostanziali, quali preclusioni temporali o difetti di struttura della domanda, anche a distanza significativa dal momento di presentazione dell'istanza originaria presso l'amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza presentata dal ricorrente in data 18.06.2020 volta all'emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 D.L. 34/2020 e ss.mm. (c.d. decreto Rilancio) e PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso nonché PER LA CONDANNA del Ministero resistente a pronunciarsi sull'istanza del ricorrente e di adottare le determinazioni sopra indicate in un termine non superiore di 30 giorni sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori Avv. Montagnoli per l'avvocatura dello Stato. Il difensore di parte ricorrente ha depositato richiesta di passaggio in decisione della causa.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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