Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTA—DICHIARA DIFETTO DI
Sentenza n. 202302439/2023
1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento dei provvedimenti dell'11 febbraio 2022, con i quali l'Ordine degli psicologi della Lombardia ha accertato la violazione dell'obbligo vaccinale con automatica sospensione delle ricorrenti dall'esercizio della professione, senza limitarla alle prestazioni od alle mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2. sul ricorso numero di registro generale 374 del 2022, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ordine degli psicologi della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova n. 14; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 septies e 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e all'art. 9, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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