1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302439/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Due psicologhe ricorrono davanti al TAR Lombardia impugnando i provvedimenti dell'11 febbraio 2022 emanati dall'Ordine degli psicologi della Lombardia. Detti provvedimenti accertano la violazione dell'obbligo vaccinale anti-Sars-CoV-2 da parte delle ricorrenti e conseguentemente dispongono la sospensione automatica dall'esercizio della professione di psicologo. Le ricorrenti contestano non solo il merito della decisione dell'Ordine, ma soprattutto la modalità esecutiva della sospensione, ritenendo che questa dovrebbe essere limitata alle sole prestazioni che implicano contatti interpersonali diretti o comunque comportano il rischio di propagazione del virus, piuttosto che costituire un divieto totale di esercizio della professione. La fattispecie si inserisce nel complesso scenario della gestione amministrativa dell'obbligo vaccinale durante l'emergenza pandemica e dei risvolti disciplinari che da esso scaturivano per i professionisti sanitari e affini.
Il quadro normativo
La vicenda coinvolge le normative sulla disciplina dell'obbligo vaccinale anti-Sars-CoV-2 per determinate categorie di lavoratori, inclusi gli operatori sanitari e gli esercenti professioni sanitarie, nonché le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti deontologici dell'Ordine degli psicologi della Lombardia. Rileva altresì la distinzione fondamentale tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario in materia di controversie relative all'esercizio delle professioni regolamentate. I principi generali di attribuzione della competenza giurisdizionale, come definiti dal codice del processo amministrativo, costituiscono il parametro di riferimento per definire quale autorità giudiziaria sia chiamata a conoscere della controversia. La sentenza tocca indirettamente anche i principi di proporzionalità nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori disciplinari, sebbene non entri nel merito di tale valutazione.
La questione giuridica
Il nodo centrale della vicenda non attiene al merito della decisione dell'Ordine professionale, bensì alla questione preliminare di competenza giurisdizionale. Si trattava di stabilire se il TAR fosse il foro competente a conoscere del ricorso oppure se la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario. La questione è giuridicamente rilevante perché attiene al corretto riparto delle competenze tra i due ordini di giurisdizione e incide direttamente sulla prosecuzione della causa. La distinzione tra controversie amministrative e controversie di diritto civile in materia di rapporti tra professionisti e rispettivi Ordini è frequentemente fonte di interpretazioni contrastanti e rappresenta un punto di particolare delicatezza nel sistema della tutela giurisdizionale.
La motivazione del giudice
Il TAR, dopo avere acquisito gli atti di costituzione in giudizio dell'Ordine e avere sentito le parti in udienza pubblica il 19 ottobre 2023, ha concludere per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sebbene la sentenza non espliciti nel dettaglio i passaggi logici e argomentativi, l'esito suggerisce che il collegio abbia ritenuto che la controversia concernente la sospensione dall'esercizio della professione, ancorché derivi da un provvedimento formalmente adottato da un Ordine professionale, rientri nella sfera delle relazioni di diritto privato tra il professionista e l'ente ordinistico, non costituendo un atto di esercizio di funzioni amministrative in senso stretto. La competenza a giudicare della legittimità e della proporzionalità del provvedimento disciplinare sarebbe stata ricondotta dall'organo giudicante alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale dispone di una più appropriata competenza specializzata in materia di diritti professionali e disciplinari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, rimettendo implicitamente le ricorrenti a ricorrere presso la competente sezione civile del Tribunale ordinario. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, poiché il ricorso è stato deciso nel merito della sola questione preliminare di competenza. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa e prescrive l'oscuramento dei dati personali e sanitari delle ricorrenti e di qualsiasi soggetto menzionato, conformemente alla disciplina sulla privacy e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
La controversia relativa alla sospensione dall'esercizio della professione per violazione dell'obbligo vaccinale decisa da un Ordine professionale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non in quella del giudice amministrativo, qualora la questione riguardi il rapporto di diritto privato tra il professionista e l'ente ordinistico piuttosto che l'esercizio di funzioni amministrative in senso proprio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento dei provvedimenti dell'11 febbraio 2022, con i quali l'Ordine degli psicologi della Lombardia ha accertato la violazione dell'obbligo vaccinale con automatica sospensione delle ricorrenti dall'esercizio della professione, senza limitarla alle prestazioni od alle mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2. sul ricorso numero di registro generale 374 del 2022, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ordine degli psicologi della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova n. 14; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 septies e 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e all'art. 9, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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