Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202302437/2023

1b - Concessione In Uso Di Compendio Immobiliare Denominato “impianto Sportivo A Lago” - Apertura Offerte

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del verbale di apertura delle offerte del 21 febbraio 2020 e della nota del Comune di Como, Settore Patrimonio, Demanio e Servizi Cimiteriali, prot. n. 697-08/01/2020, cl. IV.18, avente ad oggetto “lettera invito a presentare offerta per l’assegnazione transitoria mediante concessione in uso del compendio immobiliare denominato impianto sportivo a lago sito in viale geno n. 14” datata 8 gennaio 2020 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai precedenti provvedimenti.
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2020, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Como Nuoto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Conservatorio 17;
Comune di Como, non costituito in giudizio;
Associazione Sportiva Dilettantistica Pallanuoto Como, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota depositata il 18 maggio 2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che con nota del 18 maggio 2023, parte ricorrente ha dichiarato «di non aver più interesse alla pronuncia in ordine alle richieste e domande tutte formulate con il ricorso in oggetto» e ha quindi chiesto a questo Tribunale di dichiarare «l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese»;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati» (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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