1B - CONCESSIONE IN USO DI COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “IMPIANTO SPORTIVO A LAGO” - APERTURA OFFERTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302437/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Como Nuoto ha proposto ricorso amministrativo contro il Comune di Como per ottenere l'annullamento del verbale di apertura delle offerte del 21 febbraio 2020 e della nota invito del 8 gennaio 2020, attraverso cui il Comune aveva indetto una procedura per l'assegnazione transitoria in concessione dell'impianto sportivo a lago situato in viale Geno numero 14 a Como. La procedura in questione riguardava una gestione temporanea di un'infrastruttura sportiva pubblica. Il ricorso era stato regolarmente iscritto al registro generale del TAR Lombardia con numero 565 dell'anno 2020 ed era stato trattato in via ordinaria dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Tuttavia, circa tre anni dopo la proposizione del ricorso, il 18 maggio 2023, la ricorrente ha depositato una nota nella quale ha dichiarato di non aver più alcun interesse alla pronuncia del giudice sulla questione che aveva portato ad attivare il sindacato giurisdizionale amministrativo.
Il quadro normativo
La fattispecie si inquadra nell'ambito della disciplina del codice del processo amministrativo, in particolare sotto il profilo dei presupposti processuali necessari per l'esercizio della giurisdizione amministrativa e per il proseguimento del procedimento giudiziale. L'articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo prevede specificamente che il ricorso è improcedibile quando viene a mancare l'interesse alla pronuncia da parte del ricorrente, ovvero quando la parte dimostra di non avere più convenienza nella decisione del giudice rispetto alle proprie pretese. Questa norma costituisce l'applicazione processuale di un principio cardine della giurisdizione amministrativa, secondo il quale il processo rimane sempre nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può pronunciarsi sul merito di una controversia ove la parte attrice abbia rinunciato al proprio interesse nella decisione. La mancanza di interesse è un vizio processuale sopravvenuto che, diversamente da altri vizi, può emergere anche durante il corso del procedimento e comporta l'estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito.
La questione giuridica
La questione giuridica fondamentale riguardava il fatto che la parte ricorrente, dopo aver impugnato atti amministrativi e sottoposto il Comune di Como al controllo giurisdizionale, ha successivamente manifestato di non avere più convenienza alla pronuncia del giudice, dichiarando esplicitamente di non aver più alcun interesse alle richieste formulate nel ricorso. La problematica processuale è stata dunque quella di stabilire se il Tribunale dovesse pronunciarsi nel merito sulla validità degli atti impugnati oppure se fosse tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale questione investe il problema della disponibilità del processo amministrativo e dei limiti della giurisdizione amministrativa, in quanto il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nel decidere se proseguire in una causa che la parte medesima non desidera più continuare.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto pienamente la richiesta della ricorrente, ritenendo che sussistessero tutti i presupposti per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alle affermazioni costanti della giurisprudenza amministrativa, in particolare il Consiglio di Stato. Il collegio ha richiamato il principio fondamentale secondo il quale il sindacato giurisdizionale amministrativo può essere attivato unicamente ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dai provvedimenti amministrativi e il processo amministrativo rimane completamente nella disponibilità della parte ricorrente senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale in tal senso. Poiché la ricorrente aveva manifestato espressamente, prima della discussione nel merito della causa, la sua volontà di rinunciare all'interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il Tribunale ha concluso che sussisteva la causa di improcedibilità prevista dalla norma processuale. Il giudice ha inoltre ritenuto che la peculiarità della vicenda, probabilmente data dalla rinuncia dopo un decorso temporale significativo, giustificasse una diversa allocazione delle spese processuali rispetto alle ordinarie conseguenze della soccombenza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso numero 565 del 2020 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato proprie spese e non vi è stata condanna per soccombenza. La sentenza è stata pronunciata definitivamente dalla Sezione Prima nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023 ed è stata ordinata l'esecuzione della sentenza stessa dall'autorità amministrativa, sebbene sul piano pratico l'improcedibilità non comportasse alcun obbligo specifico a carico dell'amministrazione.
Massima
L'interesse della parte ricorrente al ricorso amministrativo costituisce un presupposto processuale imprescindibile e permanente, la cui sopravvenuta mancanza rende il ricorso improcedibile anche se dichiarata nel corso del procedimento, in quanto il processo amministrativo rimane sempre nella piena disponibilità della parte che lo ha promosso e non può essere proseguito d'ufficio dal giudice contro la volontà espressa della parte medesima.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento del verbale di apertura delle offerte del 21 febbraio 2020 e della nota del Comune di Como, Settore Patrimonio, Demanio e Servizi Cimiteriali, prot. n. 697-08/01/2020, cl. IV.18, avente ad oggetto “lettera invito a presentare offerta per l’assegnazione transitoria mediante concessione in uso del compendio immobiliare denominato impianto sportivo a lago sito in viale geno n. 14” datata 8 gennaio 2020 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai precedenti provvedimenti. sul ricorso numero di registro generale 565 del 2020, proposto da Associazione Sportiva Dilettantistica Como Nuoto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Conservatorio 17; Comune di Como, non costituito in giudizio; Associazione Sportiva Dilettantistica Pallanuoto Como, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la nota depositata il 18 maggio 2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Osservato che con nota del 18 maggio 2023, parte ricorrente ha dichiarato «di non aver più interesse alla pronuncia in ordine alle richieste e domande tutte formulate con il ricorso in oggetto» e ha quindi chiesto a questo Tribunale di dichiarare «l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese»; Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati» (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113); Ritenuto, infine, che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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