Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202302434/2023
1h - Sicurezza Pubblica - Avviso Orale
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere per l'annullamento dell'avviso orale ex art.3 DLT.159/11 del 6/5/20 emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, e di tutti i provvedimenti del Ministero, allo stato non conosciuti dalla ricorrente, e di ogni ulteriore atto del medesimo Ministero anche non conosciuto; sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Messuti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lamarmora 40; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione resistente la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) per le spese processuali, oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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